Con l’arrivo della legge di stabilità e l’approvazione del decreto di abolizione dell’Imu alla Camera, si è scritta probabilmente la
parola “fine” sulla breve vita dell’imposta municipale sugli immobili, dopo due anni in vigore al posto dell’Ici e un mare di polemiche per l’sborso richiesto ai cittadini.
Con la sua scomparsa, il governo ha disposto l’introduzione del
Trise, tributo sui servizi comunali,
che tutti i cittadini, proprietari e inquilini affittuari, saranno
tenuti a pagare. Al suo interno, però il Trise è stato composto nelle
due sezioni della
Tari e della Tasi, la prima sui rifiuti urbani e la seconda sui servizi indivisibili, come l’illuminazione o la manutenzione dei marciapiedi.
Come ambierà, dunque, l’importo che verrà richiesto ai cittadini dai
singoli Comuni a partire dal 2014? Innanzitutto, cominciamo precisando
che le rate del
Trise avranno scadenze trimestrali, e andranno saldate il 16 gennaio, 16 aprile, 16 luglio, 16 ottobre
di ogni anno, anche se compete agli enti locali la definizione del
numero di rate e delle scadenze da applicare. Sarà lecito pagare il
Trise per l’anno in corso
una tantum a giugno, completando la quota indicata dall’ufficio tributi comunale.
“Il presupposto della Tari è il possesso o la detenzione a
qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti,
suscettibili di produrre rifiuti urbani” si legge nel
testo ufficiale della legge di stabilità 2014. Nel corso dell’anno, dunque,
la quota richiesta si trasformerà in tariffa puntuale, con riduzioni previste in caso di raccolta differenziata in utenze domestiche. La Tari verrà pagata
sui metri quadri, che verrà
completata dalla Tarip sul volume di rifiuti effettivamente prodotto nell’unità abitativa
Per contro la Tasi, tassa sui rifiuti indivisibili, sarà richiesta laddove sussista
“il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.” La base imponibile di riferimento per la Tasi sarà
proprio l’Imu e l’aliquota applicabile sarà pari all’1 per mille,
con i Comuni che avranno la facoltà di deliberare la riduzione o
l’incremento dell’aliquota, purché non superi il tetto dell’Imu al 31
dicembre 2013. Dunque, sia prime che seconde case, che le case di
pregio, si troveranno, dal 2014, a dover corrispondere la Tasi,
sempre che i sindaci non decidano diversamente.
Vai al testo della legge di stabilità 2014
PER RIMANERE AGGIORNATI
Può considerarsi l’installazione di una veranda, sopra l’ultimo piano di un edificio condominiale, una sopraelevazione?
21/10/2013 Avv. Gian Luca Ballabio
Nozione di sopraelevazione. La disposizione dell’art. 1127, comma 1,
c.c. prevede che “Il proprietario dell'ultimo piano dell'edificio può
elevare nuovi piani o nuove fabbriche, salvo che risulti altrimenti dal
titolo. La stessa facoltà spetta a chi è proprietario esclusivo del
lastrico solare”.
È necessario, pertanto, capire cosa si intenda per sopraelevazione.
La giurisprudenza in sede civile ritiene che costituisca
“sopraelevazione, soltanto l'intervento edificatorio che comporti lo
spostamento in alto della copertura del fabbricato condominiale,
mediante occupazione della colonna d'aria soprastante”(Cass. civ., sez.
II, sent. del 07settembre 2009, n. 19281, Cass. Civ., sez. 2, Sentenza
n. 5039 del 28 febbraio 2013).
In sede amministrativa, inoltre, viene definita come “qualsiasi
costruzione che si eleva al di sopra della linea di gronda di un
preesistente fabbricato” (T.A.R. Liguria, sez. I, sentenza 19 dicembre
2006 n. 1711; T.A.R. Puglia Lecce, sez. III, 27 gennaio 2006, n. 565) e
che “ai fini dell'individuazione della tipologia di un intervento
edilizio, il concetto di sopraelevazione si differenzia da quello di
mero innalzamento, dovendosi considerare che quest'ultimo, specie se
modesto ed inidoneo a determinare un incremento volumetrico, può
risultare compatibile con la nozione di ristrutturazione, mentre non
altrettanto può affermarsi nel caso di una sopraelevazione che sia
inscindibilmente connessa all'incremento volumetrico in ragione di un
rapporto di causa ed effetto e che sia quindi diretta all'accrescimento
della cubatura di un fabbricato” (T.A.R. Liguria, sez. I, sentenza 19
dicembre 2006, n. 1711; T.A.R. Piemonte, Torino, sez. I, 19 novembre
2003, n. 1603).
La veranda rientra in tali nozioni? Da quanto precede emerge come
sia riconducibile a tali nozioni anche la costruzione di una “veranda”,
ossia di quel “nuovo locale autonomamente utilizzabile (ch)e difetta
normalmente del carattere di precarietà, trattandosi di opera destinata
non a sopperire ad esigenze temporanee e contingenti con la sua
successiva rimozione, ma a durare nel tempo, ampliando così il godimento
dell'immobile” (Cass. pen., sez. III , sent. del 07 aprile 2008 n.
14329) Per costante orientamento giurisprudenziale, infatti, tali opere
“ampliano il fabbricato al di fuori della sagoma esistente, che è
costituita dalla conformazione planovolumetrica della costruzione e dal
suo perimetro, inteso sia in senso verticale che orizzontale, ed
incidono in tal modo sui parametri previsti dagli strumenti urbanistici”
(Cass. pen. sez. III, sent. del 25 novembre 2004 n. 45588).
Pertanto, “l'attività di trasformazione di balconi, terrazze o altre
parti di un preesistente edificio in verande, mediante telai o altri
strumenti tecnici idonei ad intercludere stabilmente uno spazio libero,
non costituisce realizzazione di una pertinenza” (Cass. sez. III,
Sentenza n. 3160 del 23 gennaio 2003) “ma diventa parte dell'edificio
perché, una volta realizzat(a), ne completa la struttura per meglio
soddisfare i bisogni cui è destinat(a) in quanto priv(a) di autonomia
rispetto all'edificio medesimo” (Cass. pen., sez. III, sent. del 28
maggio 2010 n. 20349).
Si osserva, inoltre, che “occorre infatti distinguere il concetto
di pertinenza, previsto dal diritto civile, dal più ristretto concetto
di pertinenza inteso in senso edilizio e urbanistico, che non trova
applicazione in relazione a quelle costruzioni che, pur potendo essere
qualificate come beni pertinenziali secondo la normativa privatistica,
assumono tuttavia una funzione autonoma rispetto ad altra costruzione,
con conseguente loro assoggettamento al regime concessorio, come nel
caso di un intervento edilizio che non sia coessenziale al bene
principale e che possa essere utilizzato in modo autonomo e separato”
(T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 11 febbraio 2005, n. 365).
La realizzazione di una veranda, quindi, deve sempre rispettare la
normativa “codicistica”, “urbanistica” ed “edilistica” relativa alle
sopraelevazioni, indipendentemente dalla proprietà esclusiva della
terrazza., poiché, come sottolineato, "in materia edilizia una veranda è
da considerarsi in senso tecnico giuridico, un nuovo locale
autonomamente utilizzabile e difetta normalmente del carattere di
precarietà, trattandosi di opera destinata non a sopperire ad esigenze
temporanee con la sua successiva rimozione, ma a durare nel tempo,
ampliando così il godimento dell'immobile" (Cass. pen., sez. III, sent. 4
novembre 2009 n. 42318)
Conseguenze. In quanto sopraelevazione la veranda è soggetta al
rispetto del limiti delle “distanze legali tra costruzioni [poiché]
determinando un incremento della volumetria del fabbricato, è
qualificabile come nuova costruzione. Ad essa, pertanto, è applicabile
la normativa vigente al momento della modifica e non opera il criterio
della prevenzione se riferito alle costruzioni originarie, in quanto
sostituito dal principio della priorità temporale correlata al momento
della sopraelevazione” (Cass. civ., sez. II, Sentenza n. 74 del
03/01/2011).
Inoltre, per espresso dettato normativo “Chi fa la sopraelevazione
deve corrispondere agli altri condomini un'indennità pari al valore
attuale dell'area da occuparsi con la nuova fabbrica, diviso per il
numero dei piani, ivi compreso quello da edificare, e detratto l'importo
della quota a lui spettante” (ex art. 1127, comma 3, c.c.). Al
riguardo si rimanda all'articolo Indennità per sopraelevazione ai sensi
dell'art. 1127 c.c.: quando è dovuta e come si deve calcolare?
Ai sensi dell’art. 1127, comma2, c.c., inoltre,“la sopraelevazione
non è ammessa se le condizioni statiche dell'edificio non la
consentono”.
Come ha chiarito la giurisprudenza l’articolo citato ”va
interpretato non nel senso che la sopraelevazione è vietata soltanto se
le strutture dell'edificio non consentono di sopportarne il peso, ma nel
senso che il divieto sussiste anche nel caso in cui le strutture son
tali che, una volta elevata la nuova fabbrica, non consentano di
sopportare l'urto di forze in movimento quali le sollecitazioni di
origine sismica. Pertanto, qualora le leggi antisismiche prescrivano
particolari cautele tecniche da adottarsi, in ragione delle
caratteristiche del territorio, nella sopraelevazione degli edifici,
esse sono da considerarsi integrative dell'art. 1127, secondo comma,
cod. civ., e la loro inosservanza determina una presunzione di
pericolosità della sopraelevazione che può essere vinta esclusivamente
mediante la prova, incombente sull'autore della nuova fabbrica, che non
solo la sopraelevazione, ma anche la struttura sottostante sia idonea a
fronteggiare il rischio sismico” (Cass. civ., sez. 2, sent. del 11
febbraio 2008 n. 3196).
La costruzione di una veranda non può, inoltre, pregiudicare
l'aspetto architettonico dell'edificio ovvero diminuire notevolmente
l'aria o la luce dei piani sottostanti (ex art. 1127, comma 3, c.c.).
Infine, per quanto riguarda altri aspetti inerenti il rispetto delle
norme in materia edilizia (in particolare sulla necessità del permesso
di costruire) si rinvia all'articolo Costruzione di una veranda in
condominio. Quando è necessario il permesso di costruire?
Condominio Web http://www.condominioweb.com/condominio/articolo1782.ashx
Può considerarsi l’installazione di una veranda, sopra l’ultimo piano di un edificio condominiale, una sopraelevazione?
21/10/2013
Avv. Gian Luca Ballabio
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Nozione
di sopraelevazione. La disposizione dell’art. 1127, comma 1, c.c.
prevede che “Il proprietario dell'ultimo piano dell'edificio può
elevare nuovi piani o nuove fabbriche, salvo che risulti altrimenti dal
titolo. La stessa facoltà spetta a chi è proprietario esclusivo del
lastrico solare”.
È necessario, pertanto, capire cosa si intenda per sopraelevazione.
La giurisprudenza in sede civile ritiene che costituisca
“sopraelevazione, soltanto l'intervento edificatorio che comporti lo
spostamento in alto della copertura del fabbricato condominiale,
mediante occupazione della colonna d'aria soprastante”(Cass. civ., sez.
II, sent. del 07settembre 2009, n. 19281, Cass. Civ., sez. 2, Sentenza
n. 5039 del 28 febbraio 2013).
In sede amministrativa,
inoltre, viene definita come “qualsiasi costruzione che si eleva al di
sopra della linea di gronda di un preesistente fabbricato” (T.A.R.
Liguria, sez. I, sentenza 19 dicembre 2006 n. 1711; T.A.R. Puglia Lecce,
sez. III, 27 gennaio 2006, n. 565) e che “ai fini dell'individuazione
della tipologia di un intervento edilizio, il concetto di
sopraelevazione si differenzia da quello di mero innalzamento,
dovendosi considerare che quest'ultimo, specie se modesto ed inidoneo a
determinare un incremento volumetrico, può risultare compatibile con
la nozione di ristrutturazione, mentre non altrettanto può affermarsi
nel caso di una sopraelevazione che sia inscindibilmente connessa
all'incremento volumetrico in ragione di un rapporto di causa ed effetto
e che sia quindi diretta all'accrescimento della cubatura di un
fabbricato” (T.A.R. Liguria, sez. I, sentenza 19 dicembre 2006, n.
1711; T.A.R. Piemonte, Torino, sez. I, 19 novembre 2003, n. 1603).
La veranda rientra in tali nozioni? Da quanto precede emerge come sia
riconducibile a tali nozioni anche la costruzione di una “veranda”,
ossia di quel “nuovo locale autonomamente utilizzabile (ch)e difetta
normalmente del carattere di precarietà, trattandosi di opera destinata
non a sopperire ad esigenze temporanee e contingenti con la sua
successiva rimozione, ma a durare nel tempo, ampliando così il
godimento dell'immobile” (Cass. pen., sez. III , sent. del 07 aprile
2008 n. 14329) Per costante orientamento giurisprudenziale, infatti,
tali opere “ampliano il fabbricato al di fuori della sagoma esistente,
che è costituita dalla conformazione planovolumetrica della costruzione
e dal suo perimetro, inteso sia in senso verticale che orizzontale,
ed incidono in tal modo sui parametri previsti dagli strumenti
urbanistici” (Cass. pen. sez. III, sent. del 25 novembre 2004 n.
45588).
Pertanto, “l'attività di trasformazione di balconi,
terrazze o altre parti di un preesistente edificio in verande, mediante
telai o altri strumenti tecnici idonei ad intercludere stabilmente uno
spazio libero, non costituisce realizzazione di una pertinenza” (Cass.
sez. III, Sentenza n. 3160 del 23 gennaio 2003) “ma diventa parte
dell'edificio perché, una volta realizzat(a), ne completa la struttura
per meglio soddisfare i bisogni cui è destinat(a) in quanto priv(a) di
autonomia rispetto all'edificio medesimo” (Cass. pen., sez. III, sent.
del 28 maggio 2010 n. 20349).
Si osserva, inoltre, che “occorre
infatti distinguere il concetto di pertinenza, previsto dal diritto
civile, dal più ristretto concetto di pertinenza inteso in senso
edilizio e urbanistico, che non trova applicazione in relazione a
quelle costruzioni che, pur potendo essere qualificate come beni
pertinenziali secondo la normativa privatistica, assumono tuttavia una
funzione autonoma rispetto ad altra costruzione, con conseguente loro
assoggettamento al regime concessorio, come nel caso di un intervento
edilizio che non sia coessenziale al bene principale e che possa essere
utilizzato in modo autonomo e separato” (T.A.R. Lombardia, Milano,
sez. II, 11 febbraio 2005, n. 365).
La realizzazione di una
veranda, quindi, deve sempre rispettare la normativa “codicistica”,
“urbanistica” ed “edilistica” relativa alle sopraelevazioni,
indipendentemente dalla proprietà esclusiva della terrazza., poiché,
come sottolineato, "in materia edilizia una veranda è da considerarsi
in senso tecnico giuridico, un nuovo locale autonomamente utilizzabile e
difetta normalmente del carattere di precarietà, trattandosi di opera
destinata non a sopperire ad esigenze temporanee con la sua successiva
rimozione, ma a durare nel tempo, ampliando così il godimento
dell'immobile" (Cass. pen., sez. III, sent. 4 novembre 2009 n. 42318)
Conseguenze. In quanto sopraelevazione la veranda è soggetta al
rispetto del limiti delle “distanze legali tra costruzioni [poiché]
determinando un incremento della volumetria del fabbricato, è
qualificabile come nuova costruzione. Ad essa, pertanto, è applicabile
la normativa vigente al momento della modifica e non opera il criterio
della prevenzione se riferito alle costruzioni originarie, in quanto
sostituito dal principio della priorità temporale correlata al momento
della sopraelevazione” (Cass. civ., sez. II, Sentenza n. 74 del
03/01/2011).
Inoltre, per espresso dettato normativo “Chi fa
la sopraelevazione deve corrispondere agli altri condomini
un'indennità pari al valore attuale dell'area da occuparsi con la nuova
fabbrica, diviso per il numero dei piani, ivi compreso quello da
edificare, e detratto l'importo della quota a lui spettante” (ex art.
1127, comma 3, c.c.). Al riguardo si rimanda all'articolo Indennità
per sopraelevazione ai sensi dell'art. 1127 c.c.: quando è dovuta e come
si deve calcolare?
Ai sensi dell’art. 1127, comma2, c.c.,
inoltre,“la sopraelevazione non è ammessa se le condizioni statiche
dell'edificio non la consentono”.
Come ha chiarito la
giurisprudenza l’articolo citato ”va interpretato non nel senso che la
sopraelevazione è vietata soltanto se le strutture dell'edificio non
consentono di sopportarne il peso, ma nel senso che il divieto sussiste
anche nel caso in cui le strutture son tali che, una volta elevata la
nuova fabbrica, non consentano di sopportare l'urto di forze in
movimento quali le sollecitazioni di origine sismica. Pertanto, qualora
le leggi antisismiche prescrivano particolari cautele tecniche da
adottarsi, in ragione delle caratteristiche del territorio, nella
sopraelevazione degli edifici, esse sono da considerarsi integrative
dell'art. 1127, secondo comma, cod. civ., e la loro inosservanza
determina una presunzione di pericolosità della sopraelevazione che può
essere vinta esclusivamente mediante la prova, incombente sull'autore
della nuova fabbrica, che non solo la sopraelevazione, ma anche la
struttura sottostante sia idonea a fronteggiare il rischio sismico”
(Cass. civ., sez. 2, sent. del 11 febbraio 2008 n. 3196).
La
costruzione di una veranda non può, inoltre, pregiudicare l'aspetto
architettonico dell'edificio ovvero diminuire notevolmente l'aria o la
luce dei piani sottostanti (ex art. 1127, comma 3, c.c.).
Infine, per quanto riguarda altri aspetti inerenti il rispetto delle
norme in materia edilizia (in particolare sulla necessità del permesso
di costruire) si rinvia all'articolo Costruzione di una veranda in
condominio. Quando è necessario il permesso di costruire?
Condominio Web http://www.condominioweb.com/condominio/articolo1782.ashx
Può considerarsi l’installazione di una veranda, sopra l’ultimo piano di un edificio condominiale, una sopraelevazione?
21/10/2013 Avv. Gian Luca Ballabio
Nozione di sopraelevazione. La disposizione dell’art. 1127, comma 1,
c.c. prevede che “Il proprietario dell'ultimo piano dell'edificio può
elevare nuovi piani o nuove fabbriche, salvo che risulti altrimenti dal
titolo. La stessa facoltà spetta a chi è proprietario esclusivo del
lastrico solare”.
È necessario, pertanto, capire cosa si intenda per sopraelevazione.
La giurisprudenza in sede civile ritiene che costituisca
“sopraelevazione, soltanto l'intervento edificatorio che comporti lo
spostamento in alto della copertura del fabbricato condominiale,
mediante occupazione della colonna d'aria soprastante”(Cass. civ., sez.
II, sent. del 07settembre 2009, n. 19281, Cass. Civ., sez. 2, Sentenza
n. 5039 del 28 febbraio 2013).
In sede amministrativa, inoltre, viene definita come “qualsiasi
costruzione che si eleva al di sopra della linea di gronda di un
preesistente fabbricato” (T.A.R. Liguria, sez. I, sentenza 19 dicembre
2006 n. 1711; T.A.R. Puglia Lecce, sez. III, 27 gennaio 2006, n. 565) e
che “ai fini dell'individuazione della tipologia di un intervento
edilizio, il concetto di sopraelevazione si differenzia da quello di
mero innalzamento, dovendosi considerare che quest'ultimo, specie se
modesto ed inidoneo a determinare un incremento volumetrico, può
risultare compatibile con la nozione di ristrutturazione, mentre non
altrettanto può affermarsi nel caso di una sopraelevazione che sia
inscindibilmente connessa all'incremento volumetrico in ragione di un
rapporto di causa ed effetto e che sia quindi diretta all'accrescimento
della cubatura di un fabbricato” (T.A.R. Liguria, sez. I, sentenza 19
dicembre 2006, n. 1711; T.A.R. Piemonte, Torino, sez. I, 19 novembre
2003, n. 1603).
La veranda rientra in tali nozioni? Da quanto precede emerge come
sia riconducibile a tali nozioni anche la costruzione di una “veranda”,
ossia di quel “nuovo locale autonomamente utilizzabile (ch)e difetta
normalmente del carattere di precarietà, trattandosi di opera destinata
non a sopperire ad esigenze temporanee e contingenti con la sua
successiva rimozione, ma a durare nel tempo, ampliando così il godimento
dell'immobile” (Cass. pen., sez. III , sent. del 07 aprile 2008 n.
14329) Per costante orientamento giurisprudenziale, infatti, tali opere
“ampliano il fabbricato al di fuori della sagoma esistente, che è
costituita dalla conformazione planovolumetrica della costruzione e dal
suo perimetro, inteso sia in senso verticale che orizzontale, ed
incidono in tal modo sui parametri previsti dagli strumenti urbanistici”
(Cass. pen. sez. III, sent. del 25 novembre 2004 n. 45588).
Pertanto, “l'attività di trasformazione di balconi, terrazze o altre
parti di un preesistente edificio in verande, mediante telai o altri
strumenti tecnici idonei ad intercludere stabilmente uno spazio libero,
non costituisce realizzazione di una pertinenza” (Cass. sez. III,
Sentenza n. 3160 del 23 gennaio 2003) “ma diventa parte dell'edificio
perché, una volta realizzat(a), ne completa la struttura per meglio
soddisfare i bisogni cui è destinat(a) in quanto priv(a) di autonomia
rispetto all'edificio medesimo” (Cass. pen., sez. III, sent. del 28
maggio 2010 n. 20349).
Si osserva, inoltre, che “occorre infatti distinguere il concetto
di pertinenza, previsto dal diritto civile, dal più ristretto concetto
di pertinenza inteso in senso edilizio e urbanistico, che non trova
applicazione in relazione a quelle costruzioni che, pur potendo essere
qualificate come beni pertinenziali secondo la normativa privatistica,
assumono tuttavia una funzione autonoma rispetto ad altra costruzione,
con conseguente loro assoggettamento al regime concessorio, come nel
caso di un intervento edilizio che non sia coessenziale al bene
principale e che possa essere utilizzato in modo autonomo e separato”
(T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 11 febbraio 2005, n. 365).
La realizzazione di una veranda, quindi, deve sempre rispettare la
normativa “codicistica”, “urbanistica” ed “edilistica” relativa alle
sopraelevazioni, indipendentemente dalla proprietà esclusiva della
terrazza., poiché, come sottolineato, "in materia edilizia una veranda è
da considerarsi in senso tecnico giuridico, un nuovo locale
autonomamente utilizzabile e difetta normalmente del carattere di
precarietà, trattandosi di opera destinata non a sopperire ad esigenze
temporanee con la sua successiva rimozione, ma a durare nel tempo,
ampliando così il godimento dell'immobile" (Cass. pen., sez. III, sent. 4
novembre 2009 n. 42318)
Conseguenze. In quanto sopraelevazione la veranda è soggetta al
rispetto del limiti delle “distanze legali tra costruzioni [poiché]
determinando un incremento della volumetria del fabbricato, è
qualificabile come nuova costruzione. Ad essa, pertanto, è applicabile
la normativa vigente al momento della modifica e non opera il criterio
della prevenzione se riferito alle costruzioni originarie, in quanto
sostituito dal principio della priorità temporale correlata al momento
della sopraelevazione” (Cass. civ., sez. II, Sentenza n. 74 del
03/01/2011).
Inoltre, per espresso dettato normativo “Chi fa la sopraelevazione
deve corrispondere agli altri condomini un'indennità pari al valore
attuale dell'area da occuparsi con la nuova fabbrica, diviso per il
numero dei piani, ivi compreso quello da edificare, e detratto l'importo
della quota a lui spettante” (ex art. 1127, comma 3, c.c.). Al
riguardo si rimanda all'articolo Indennità per sopraelevazione ai sensi
dell'art. 1127 c.c.: quando è dovuta e come si deve calcolare?
Ai sensi dell’art. 1127, comma2, c.c., inoltre,“la sopraelevazione
non è ammessa se le condizioni statiche dell'edificio non la
consentono”.
Come ha chiarito la giurisprudenza l’articolo citato ”va
interpretato non nel senso che la sopraelevazione è vietata soltanto se
le strutture dell'edificio non consentono di sopportarne il peso, ma nel
senso che il divieto sussiste anche nel caso in cui le strutture son
tali che, una volta elevata la nuova fabbrica, non consentano di
sopportare l'urto di forze in movimento quali le sollecitazioni di
origine sismica. Pertanto, qualora le leggi antisismiche prescrivano
particolari cautele tecniche da adottarsi, in ragione delle
caratteristiche del territorio, nella sopraelevazione degli edifici,
esse sono da considerarsi integrative dell'art. 1127, secondo comma,
cod. civ., e la loro inosservanza determina una presunzione di
pericolosità della sopraelevazione che può essere vinta esclusivamente
mediante la prova, incombente sull'autore della nuova fabbrica, che non
solo la sopraelevazione, ma anche la struttura sottostante sia idonea a
fronteggiare il rischio sismico” (Cass. civ., sez. 2, sent. del 11
febbraio 2008 n. 3196).
La costruzione di una veranda non può, inoltre, pregiudicare
l'aspetto architettonico dell'edificio ovvero diminuire notevolmente
l'aria o la luce dei piani sottostanti (ex art. 1127, comma 3, c.c.).
Infine, per quanto riguarda altri aspetti inerenti il rispetto delle
norme in materia edilizia (in particolare sulla necessità del permesso
di costruire) si rinvia all'articolo Costruzione di una veranda in
condominio. Quando è necessario il permesso di costruire?
Condominio Web http://www.condominioweb.com/condominio/articolo1782.ashx