domenica 28 settembre 2014

Ape, arrivano i controlli per i contratti di affitto registrati online.

 

 

La bozza del decreto "Semplificazioni fiscali", in attuazione della Delega fiscale, è stata approvata la scorsa settimana dal Consiglio dei Ministri. All'interno, una proposta che riscrive la normativa sull'irregolarità dell'Attestato di Certificazione Energetica in caso di contratto di affitto registrato per via telematica.

thumb-contratti-informatici-03-620x350Inizialmente il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, relativo al rendimento energetico nell'edilizia che ha introdotto l'APE (Attestato di Prestazione Energetica) in sostituzione dell'ACE (Attestato di Certificazione Energetica), aveva predisposto la nullità dei contratti di vendita o di affitto privi di tale documento. In un secondo momento arriva la marcia indietro: con il decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, all'invalidità dei contratti subentra una sanzione amministrativa a carico delle parti, compresa tra 3 mila a 18 mila euro. La stessa disposizione, convertita nella L. 9/2014, ha stabilito che l'accertamento e la contestazione delle violazioni fossero svolte dalla Guardia di Finanza, oltre che dall'Agenzia delle Entrate in sede di registrazione dell'atto.

Ma quali obblighi sulla certificazione energetica (dotazione, allegazione, consegna e informativa) pertengono ai diversi contratti nel campo immobiliare? Se parliamo di compravendita, essa risulta soggetta a tutti gli obblighi sopra elencati, quando l'immobile comporti un "consumo energetico". I contratti di comodato, invece, non sono soggetti ad alcuno di essi, trattandosi di atti privi di effetto traslativo e quindi senza intervento dell'intermediazione immobiliare. Si complica la questione nel caso delle locazioni. I nuovi contratti soggetti a registrazione mantengono tutti e quattro gli obblighi se l'affitto riguarda interi edifici. L'affitto di singole unità immobiliari comporta invece l'obbligo di dotazione, di consegna e di informativa, ma non quello di allegazione. Nei casi in cui la locazione non sia soggetta a registrazione, quindi per contratti di affitto che non superano i 30 giorni nel corso dell'anno, viene mantenuto solo l'obbligo di dotazione.

Proprio la norma che stabilisce l'accertamento e la contestazione delle infrazioni ha creato una serie di criticità, trovandosi in contrasto con l'attuale modalità di registrazione telematica dei contratti di affitto di immobili, da effettuarsi col nuovo modello RLI introdotto dall'Agenzia delle Entrate lo scorso 3 febbraio in sostituzione degli altri software per la registrazione dei contratti di locazione e per la comunicazione degli adempimenti successivi (come, ad esempio, Iris e Siria). Infatti la modalità online prevede la registrazione automatica dell'atto al momento della ricezione del file telematico senza possibilità di allegare altri documenti, compreso l'Attestato di Prestazione Energetica che, come abbiamo visto, è dovuto nel caso di affitto di interi edifici e nella compravendita.

Inoltre il decreto 145/2013 non fornisce alcuna indicazione circa l'organo competente la riscossione delle sanzioni introdotte in sostituzione della nullità, né sulle modalità di raccordo e trasmissione delle informazioni tra l'AdE e tale soggetto competente. Allo stesso tempo, non vi sono indicazioni nemmeno in merito all'organo al quale occorre presentare la dichiarazione o copia del l'APE in seguito al pagamento della sanzione amministrativa, sebbene venga specificato che "il pagamento della sanzione amministrativa non esenta comunque dall'obbligo di presentare la dichiarazione o la copia dell'attestato di prestazione energetica entro quarantacinque giorni".

Per rispondere a tutte queste problematiche, la bozza del testo prevede la realizzazione, sulla base di intese e di un sistema di cooperazione tra l'Agenzia delle Entrate e il Ministero dello Sviluppo Economico, di un flusso telematico di informazioni diretto a consentire al Ministero di esaminare i dati raccolti dall'AdE con la registrazione nel sistema informativo dei contratti e applicare così le dovute sanzioni, a partire da quelli registrati dall'entrata in vigore del D.l. 145/2013. Inoltre elimina la possibilità che il Ministero delle Infrastrutture  e dei Trasporti si avvalga dell'aiuto della Guardia di Finanza per l'accertamento e la contestazione delle violazioni sancite dallo stesso decreto.

bonus ristrutturazione, la guida aggiornata del fisco con le novità su adempimenti e manutenzione straordinaria (scarica pdf)

guida



l'agenzia delle entrate ha pubblicato la versione aggiornata della guida fiscale "ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali", che contiene anche le novità sulla manutenzione straordinaria, introdotte dal decreto sblocca italia, e sugli adempimenti normativi
la guida fa il punto dalla a alla z di tutte le agevolazioni di cui può usufruire il cittadino per interventi di ristrutturazione edilizia. in particolare
- la legge di stabilità 2014 ha prorogato al 31 dicembre 2014 la possibilità di usufruire della maggiore detrazione irpef (50%), con un limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare, e ha stabilito una detrazione del 40% per le spese che saranno sostenute nel 2015. dal 1° gennaio 2016 la detrazione tornerà alla misura ordinaria del 36% con un limite di spesa di 48.000 euro
- la legge di stabilità ha inoltro introdotto un bonus del 50% per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, di classe non inferiore a a+, a per i forni, collegati a lavori di ristrutturazione. la detrazione massima è di 10.000 euro, da ripartire in 10 quote annuali
- la detrazione fiscale si applica anche per l'introduzione di misure antisimische su immobili che si trovano in zone ad alta pericolosità sismica. in particolare sono fissate le seguenti misure:
- 65% per le spese effettuate dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2014
- 50% per le spese effettuate dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015
il tetto di spesa massimo è di 96.000 euro
modifica degli adempimenti
tra le principali regole e i vari adempimenti modificati da recenti disposizioni, il fisco segnala
  • l'abolizione dell'obbligo di invio della comunicazione di inizio lavori al centro operativo di pescara
  • la riduzione della percentuale (dal 10 al 40%) della ritenuta d'acconto sui bonifi che banche e poste hanno l'obbligo di operare
  • l'eliminazione dell'obbligo di indicare il costo della manodopera, in maniera distinta, nella fattura emessa dall'impres che esegue i lavori
  • la facoltà riconosciuta al venditore, nel caso in cui l'unità immobiliare sulla quale sono stati eseguiti i lavori sia ceduta prima che sia trascorso l'intero periodo di godimento della detrazione, di scegliere se continuare a usufruire delle detrazioni non ancora utilizzate o trasferire il diritto all'acquirente (persona fisica dell'immobile)
  • l'obbligo per tutti i contribuenti di ripartire l'importo detraibile in 10 quote annuali, dal 2012 non è più prevista per i contribuenti di 75 e 80 anni la possibilità di ripartire la detrazione, rispettivamente, in 5 o 3 quote annuali
  • l'estensione dell'agevolazioni agli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di ermergenza
     
manutenzione straordinaria
il dl n. 133 del 12 settembre 2014, in vigore dal 13 settembre 2014 e attualmente in
fase di conversione in legge, ha modificato la definizione di manutenzione straordinaria
in particolare:
ha sostituito il riferimento a “volumi e superfici delle singole unità immobiliari” con
quello alla “volumetria complessiva degli edifici”
fa rientrare nella categoria “manutenzione straordinaria” anche gli interventi difrazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere, anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico, a condizione che non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso
esempi di manutenzione straordinaria
- installazione di ascensori e scale di sicurezza
- realizzazione e miglioramento dei servizi igienici
- sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande e con modifica di materiale o tipologia di infisso
- rifacimento di scale e rampe
- interventi finalizzati al risparmio energetico
- recinzione dell’area privata
- costruzione di scale interne
scarica la guida dell'agenzia delle entrate
guida_ristrutturazioni_edilizie.pdf

rent to buy, ti spieghiamo perché l'affitto con riscatto non ha nulla a che vedere con la locazione

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rent to buy, ti spieghiamo perché l'affitto con riscatto non ha nulla a che vedere con la locazione

l'art. 23 del decreto "sblocca italia" ha introdotto il cosiddetto "rent to buy", un contratto che permette all'inquilino di optare, dopo un certo numero di anni, per l'acquisto dell'immobile scontando dal prezzo parte dei canoni già corrisposti. ma vediamo perché quello che è conosciuto anche come "affitto con riscatto" non ha niente a che vedere con la locazione
nello "sblocca italia", il "rent to buy" si presenta come una nuova fattispecie contrattuale. il legislatore ha infatti conferito a questo tipo di contratto un assetto autonomo rispetto al contratto di locazione ordinario. non si può quindi parlare di uno "speciale" contratto di locazione
non si tratta di un contratto caratterizzato dalla sussistenza di una speciale clausola in base alla quale il conduttore ha il diritto di acquistare la proprietà del bene imputando a prezzo - in tutto o in parte - i canoni pagati. è piuttosto un contratto caratterizzato da norme specifiche, diverse da quelle proprie dei normali contratti di locazione
sono contratti "rent to buy" tutti quei contratti dai quali sorga per il conduttore un diritto di godimento dell'immobile unitamente a un suo diritto di acquisto del bene oggetto del contratto. questo vuol dire, ad esempio, che si può trattare di un contratto in base al quale il conduttore beneficia di un'opzione di acquisto o di un contratto che prevede un automatismo d'acquisto
è importante sapere e sottolinere che il "rent to buy" è un contratto diverso dalla locazione perché ad esso non si dovrebbero applicare le norme vincolistiche previste dalla legge 392/1978 in tema di locazione di immobili urbani e dalla legge 431/1998 in tema di locazione di immobili ad uso abitativo. il "rent to buy", quindi, è svincolato dalla disciplina della durata minima dei contratti, del loro automatico rinnovo, della disdetta per impedirne il rinnovo
il rapporto tra concedente e conduttore è regolato dalle norme sull'usufrutto, in particolare la legislazione prevede che:
- il conduttore, prima di prendere possesso del bene oggetto del "rent to buy", debba fare l'inventario e dare una cauzione al concedente
- le spese e in genere gli oneri relativi alla custodia, amministrazione e manutenzione ordinaria del bene concesso in godimento sono a carico del conduttore
- sono a carico del conduttore le riparazioni straordinarie rese necessarie dall'inadempimento dei suoi obblighi di ordinaria manutenzione
- le riparazioni straordinarie sono a carico del proprietario, il conduttore deve corrispondere al proprietario l'interesse delle somme spese per le riparazioni straordinarie
- se il proprietario rifiuta di eseguire le riparazioni poste a suo carico o ne ritarda l'esecuzione senza giusto motivo, è in facoltà del conduttore di farle eseguire a proprie spese, che gli devono poi essere rimborsate (a garanzia del rimborso il conduttore ha diritto di ritenere l'immobile riparato)
per quanto riguarda, poi, il caso di inadempimento del conduttore, l'art. 23, comma 5, del dl 133/2014 dispone che il concedente ha diritto alla restituzione dell'immobile e che, se non è stato diversamente convenuto nel contratto, egli acquisisce interamente i canoni a titolo di indennità per la concessione del bene in godimento
bisogna, infine, sottolineare che il "rent to buy", al fine della sua trascrizione nei registri immobiliari, deve necessariamente essere stipulato per atto notarile e se l'obbligo di rilascio è contenuto in un atto pubblico, tale atto potrebbe valere come titolo esecutivo e quindi consentire di passare direttamente all'esecuzione in forma specifica, senza dover transitare attraverso un processo di cognizione per formare appunto il titolo esecutivo

tutte le novità dal rent to buy alle detrazioni irpef per l'acquisto

decreto sblocca italia, testo definitivo in vigore. tutte le novità dal rent to buy alle detrazioni irpef per l'acquisto


dopo la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale è entrato ufficialmente in vigore il decreto sblocca italia che contiene importanti novità per il settore casa. le più importanti riguardano le agevolazioni fiscali per chi acquista un alloggio e lo mette in affitto e quelle per chi usufruisce della formula rent to buy, queste ultime estese ora a tutti i contratti e non solo a quelli di edilizia sociale
articolo 21. detrazioni fiscali acquisto abitazioni da dare in locazione
secondo il decreto chi acquista un alloggio e lo mette in affitto a canone concordato per almeno otto anni, podrà godere di una deduzione irpef pari al 20% del prezzo di acquisto dell'immobile sino a una spesa massima di 300mila euro. il beneficio viene ripartito negli 8 anni del contratto d'affitto e vale anche per l'acquisto di un secondo immobilie da destinare alla locazione. benefici anche per cui costruisce su un terreno edificabile già di sua proprietà prima dell'inizio dei lavori
per ottenere la detrazione irpef è necessario che vengano rispettate le seguenti condizioni:
1) non sussistano rapporti di parentela di primo grado tra locatore e locatario
2) l'unità immobiliare non sia localizzata nelle zone omogenee classificate e (zone agricole
3) l'unità immobiliare sia a destinazione residenziale, accatastata nel gruppo a (ad eccezione delle categoria a/1, a/8 e a/9
4) l'unità immobiliare sia classificabile nelle classi energetiche a o b
agevolazioni per l'acquisto con riscatto (rent to buy)
vengono estesi a tutti i tipi di contratto i benefici fiscali previsti dal decreto casa e sino ora limitati all'edilizia sociale. trascorsi almeno sette anni dalla stipula del contratto, l'inquilino ha la facoltà di riscattare l'unità immobiliare
per l'acquirente il vantaggio è duplice: da una parte gli effetti fiscali della compravendita, sia per chi vende sia per chi acquista, scattano al momento del riscatto e non all'inizio del contratto di locazione; dall'altra il compratore ha sette anni di tempo per reperire il capitale necessario all'acquisto dell'immobile
articolo 19: imposta di bollo per i canoni di locazione. viene riconosciuta l'esenzione dell'imposta di bollo per la registrazione di un contratto che preveda la riduzione del canone
articolo 17 (semplificazioni in edilizia privata). tante le novità in materia di semplificazione edilizia, la più rilevante è quelle che sancisce la possibilità di frazionare un'unità immobiliare in più unità, o al contrario di accorpare più unità immobiliari, con una semplice comunicazione al comune e on più con il permesso di costruire
prima del decreto, quest'intervento era classificato come ristrutturazione edilizia e bisognava ottenere il permesso di costruire (90/150 giorni) e pagare il contributo di costruzione. con l'entrata in vigore dello sblocca italia, invece, questa operazione viene classificata come "manutenzione straordinaria" e può essere fatta con una semplice "comunicazione di inizio lavori" (cil). il contributo da versare è quello per gli oneri di urbanizzazione, con un'importante riduzione di tempi e costi
lavori senza interventi sulle parti strutturali. per i lavori che comportano un cambiamento delle superfici interne, ma non della volumetria complessiva dell'edificio, sarà sufficiente la presentazione della cil+la dichiarazione di un tecnico abilitato che non si interviene sulle parti strutturali. la comunicazione è valida anche ai fini catastali e viene inviata dal comune all'agenzia del territorio
semplificazione fiscali per le siiq. il governo ha stabilito semplificazioni burocratiche e sgravi fiscali per le siiq, le società immobiliari quotate con regime fiscale agevolato. si tratta di un tentativo di superare le rigidità burocratiche che ne hanno bloccato la crescita. in particolare si ridefiniscono i requisiti partecipativi dei soci e si rende più flessibile la gestione degli investimenti
consulta il testo integrale sula gazzetta ufficiale

LA MAPPA DELLE CITTA’ DOVE IL 16 OTTOBRE SI PAGHERA’ L’ACCONTO TASI

LA MAPPA DELLE CITTA’ DOVE IL 16 OTTOBRE SI PAGHERA’ L’ACCONTO TASI
CITTA’ CITTA’ CITTA’
Agrigento Foggia Ragusa
Alessandria Gorizia Ravenna
Ascoli Piceno Grosseto Reggio Calabria
Asti Imperia Rieti
Avellino Isernia Roma
Bari L’Aquila Rovigo
Belluno Latina Savona
Benevento Lecce Siena
Biella Massa Siracusa
Brindisi Matera Sondrio
Cagliari Messina Taranto
Caltanissetta Milano Teramo
Campobasso Monza Terni
Carrara Nuoro Trapani
Catania Olbia Trieste
Catanzaro Oristano Varese
Cesena Padova Vercelli
Chieti Palermo Verona
Como Pavia Viterbo
Cosenza Perugia
Cuneo Pescara
Enna Pisa
Fermo Potenza
Firenze Prato
Fonte: UIL Servizio Politiche Territoriali
TASI: ALIQUOTE 2014 E DETRAZIONI DELLE CITTA’ CHE HANNO PUBBLICATO LE ALIQUOTE
Comune Aliquote prima casa Detrazioni
Agrigento 2,5 per mille Rendita catastale fino a 400 euro: detrazione di 100 €
Alessandria 2,5 per mille nessuna
Ancona 3,3 per mille
Detrazione di 100 euro fino a 220 euro di rendita catastale; per gli immobili tra 200
euro e 440 euro detrazione con seguente formula: 100*(440-Rendita catastale)/220
euro; per gli immobili sopra i 440 euro nessuna detrazione
Aosta
1 per mille esclusi gli
immobili in A/7 (1,5 per
mille) e A1, A/8 e A/9 (2
per mille)
nessuna
Arezzo 3,3 per mille
Detrazione di 150 euro per immobili con rendita catastale fino a 600 euro; di 100
euro con rendita catastale tra i 600 ei i 750 euro; di 50 euro per rendite catastali tra i
750 e i 1.000 euro; nessuna detrazione sopra i 1.000 euro. Detrazione di 50 euro per
ogni figlio minore di 26 anni.
Ascoli Piceno 2,5 per mille
Rendita catastale fino a 300 euro detrazione di 120 euro; rendita da 300 a 500 euro
più redito ISEE inferiore ai 10 mila euro detrazione di 120 euro; più 15 euro ogni
figlio minore di 18 anni.
Asti 2,5 per mille
rendita inferiore o uguale a 300 euro detrazione di 125 euro; rendita da 300 a 350
euro detrazione di 110 euro; rendita da 350 a 400 euro detrazione di 95 euro;
rendita da 400 a 450 euro detrazione di 80 euro; rendita da 450 a 500 euro
detrazione di 65 euro; rendita da 500 a 550 euro detrazione di 50 euro; rendita da
550 a 600 euro detrazione di 35 euro; rendita da 600 a 650 euro detrazione di 20
euro; rendita catastale da 650 a 700 euro detrazione di 5 euro. Oltre i 700 euro di
rendita nessuna detrazione. Le detrazione per immobili fino a 700 euro di rendita
sono maggiorate di 30 euro per ogni figlio minore di 26 anni.
Avellino 2,5 mille Nessuna
Bari 3,3 per mille
Esenzione fino a 10 mila euro di ISEE; ISEE da 10 mila a 15 mila detrazione fissa di
100 euro.
Belluno 2,5 per mille
Rendita catastale fino a 300 euro detrazione di 50 euro. Al di sopra nessuna
detrazione.
Benevento 2,5 per mille nessuna
Bergamo 3,2 per mille detrazioni fisse di 60 euro più 50 euro figli minori di 26 anni
Biella 3,3 per mille (detrazione fissa di 175 euro)
Bologna 3,3 per mille (detrazioni 23 scaglioni decrescenti con il crescere della rendita catastale (175 euro
per immobili fino a 327,38 euro a 5 euro per immobili con rendita catastale fino a
1.696,43 euro.
Brescia 2,5 per mille
rendita catastale fino ad 400 euro detrazione di 200 euro; rendita catastale da
400,01 a 500 euro detrazione di 100 euro; rendita catastale da 500,01 a 600 euro
detrazione di 75 euro; rendita catastale da 600,01 a 660 euro detrazione di 50 euro;
rendita catastale da 660,01 a 700 euro detrazione di 35 euro; rendita catastale oltre
€ 700: nessuna detrazione.
Brindisi 1,5 per mille nessuna
Cagliari
2,8 per mille per
immobili con rendita
fino a 1.250 euro e 3,3
per mille al di sopra dei
1.251 euro
Fino a 300 euro di rendita catastale detrazione di 100 euro più 40 euro ogni figlio
minore di 26 anni; da 301 a 850 euro di rendita catastale detrazione di 93 euro più
40 euro ogni figlio minore di 26 anni; da 851 a 1.250 euro 93 euro più 25 euro ogni
figlio minore di 26 anni; rendita catastale da 1.251 euro nessuna detrazione
Caltanissetta 2,5 per mille Rendita catastale fino a 200 euro: detrazione di 50 €
Campobasso 2,5 per mille nessuna
Carrara 3,3 per mille Detrazione fissa di 140 euro
Caserta 2,5 per mille nessuna
Catania 3,3 per mille
Esenzione abitazioni in A/4 e A/5, A/6. Detrazione fissa di 50 euro per abitazioni in
A/2 e A/3.
Catanzaro 1,2 per mille nessuna
Cesena 3,3 per mille
Detrazioni 60 scaglioni decrescenti con il crescere del reddito ISEE (esenzione per
redditi ISEE fino a 7.500 euro ; detrazione di 360 euro per redditi da 7.500 a 8.000
euro a 6 euro per redditi da 37 mila a 38 mila.
Chieti 2,9 per mille
Rendita catastale fino a 300 euro riduzione del 50% della TASI. Detrazione di 50 euro
ogni filgio minore di 26 anni
Como 3,3 per mille
Rendita catastale fino a 400 euro detrazione di 155 euro; rendita catastale da 400 a
500 euro detrazione di 130 euro; rendita catastale da 500 a 650 euro detrazione di
120 euro; rendita catastale da 650 a 750 euro detrazione di 90 euro; rendita
catastale da 750 euro a 900 euro detrazione di 50 euro.
Cosenza 2,5 per mille
Rendita catastale fino a 450 euro: detrazione di 100 €; da 451 a 650 euro: detrazione
di 70 €; da 651 a 1.500 euro: detrazione di 50 €
Cremona 3,3 per mille
Detrazione fissa di 125 euro fino a 672 euro di rendita catastale; da 673 euro di
rendita catastale nessuna detrazione
Cuneo 2,5 per mille 50 euro ogni figlio minore di 26 anni
Enna 2,5 per mille nessuna
Fermo 3,3 per mille
Rendita catastale fino a 450 euro detrazione di 80 euro; rendita catastale da 451
euro a 650 euro detrazione di 40 euro. Detrazione di 20 euro per ogni figlio minore
di 26 anni
Ferrara 3,3 per mille
(detrazioni progressive legate alla rendita catastale con la seguente formula: euro
200 – (Rendita Catastale x 0,1176) + 5; più 50 euro ogni figlio minore per famiglie
con 3 o più figli)
Firenze 3,3 per mille
Rendita catastale fino a 300 euro detrazione di 170 euro; rendita catastale da 300 a
500 euro detrazione di 140 euro; rendita catastale da 500 a 700 euro detrazione di
100 euro; rendita catastale da 700 a 1.000 euro detrazione di 70 euro; rendita
catastale da 1.000 a 1.200 euro detrazione di 30 euro. Detrazione di 25 euro per ogni
figlio minore di 26 anni
Foggia 3,3 per mille
Rendita inferiore o uguale a 250 euro: esenzione totale; da 251 a 350 euro:
detrazione di 100 €; da 351 a 450 euro: detrazione di 50 €; rendite da 451 euro ed
oltre: nessuna detrazione.
Le suddette detrazioni si applicano in presenza di un reddito ISEE inferiore o uguale a
15 mila euro.
Forlì 2,5 per mille nessuna
Frosinone 2,5 per mille nessuna
Genova 3,3 per mille
detrazioni: 114 euro più 25 euro ogni figlio minore di 26 anni per immobili con
rendita catastale fino a 500 euro; 80 euro più 20 euro ogni figlio minore di 26 anni
per immobili con rendita catastale fino a 700 euro; 50 euro più 15 euro ogni figlio
minore di 26 anni per immobili con rendita catastale fino a 900 euro; 50 euro più 15
euro ogni figlio minore di 26 anni per immobili con rendita catastale oltre i 900 euro
e reddito ISEE inferiore a 15 mila euro.
Gorizia 1,5 per mille
Rendita catastale fino a 315 euro detrazione di 75 euro; rendita da 315 a 370 euro
detrazione di 55 euro; rendita catastale da 370 euro a 440 euro detrazione di 30
euro. Rendita catastale al di sopra nessuna detrazione.
Grosseto 2,5 per mille nessuna
Imperia 3,3 per mille
Rendita catastale fino a 400 euro detrazione di 100 euro; rendita catastale da 300
euro a 800 euro detrazione di 50 euro.
Isernia 3,3 per mille Rendita catastale fino a 600 euro detrazione di 70 euro.
L’Aquila 2 per mille NESSUNA
La Spezia 3,3 per mille
rendita inferiore o uguale a 500 euro detrazione di 150 euro; rendita maggiore di
500 euro e inferiore o uguale a 750 euro detrazione di 110 euro; rendita maggiore di
750 euro e inferiore o uguale a 1000 euro detrazione di 90 euro; rendita maggiore di
1000 euro e inferiore o uguale a 1250 euro detrazione di 50 euro; rendita maggiore
di 1.250 euro nessuna detrazione.
Latina 3,3 per mille
Rendita catastale fino a 350 euro, detrazione di 80 euro; rendita da 300,01 a 500
euro detrazione di 40 euro. A tali detrazioni vanno aggiunte, sempre per immobili
fino a 500 euro di rendita catastale 25 euro per ogni figlio a carico, minore di 26
anni, più 50 euro per ogni figlio disabile ai sensi della Legge 104/1992
Lecce 2,5 per mille
Detrazione di 50 € per abitazioni accatastate in A/3; detrazione di 100 € per
abitazioni accatastate in A/4 e A/5
Tali Detrazioni sono raddoppiate in caso di nuclei familiari in cui è presente un
portatore di handicap in situazione di gravità titolare di indennità di
accompagnamento.
Lecco 3,2 per mille
Detrazione di 100 euro per le case accatastate in A/4; 80 euro per le case accatastate
in A/3; 60 euro per le case accatastate in A/2. Detrazione di 50 euro per ogni figlio
minore di 18 anni.
Livorno 2,5 per mille nessuna
Lodi 3 per mille
Detrazione di 120 euro per case con rendita fino a 300 euro; 100 euro per rendite
catastali da 301 a 400 euro; 70 euro per rendite catastali da 401 a 700 euro; 60 euro
per rendite catastali da 701 a 900 euro; 50 euro rendite catastali da 901 a 1.000
euro. Al di sopra dei 1.000 euro di rendita nessuna detrazione. Detrazione di 30 euro
per ogni figlio minore di 26 anni; detrazione di 200 euro per proprietari con disabilità
al 100%.
Lucca
2,5 per mille per
immobili con rendita
catastale fino a 700
euro; 3,1 per mille per
immobili con rendita da
701 a 900 euro; 3,3 per
mille con rendita
catastale sopra i 901
euro.
Detrazione di 100 euro per immobili con rendita catastale fino a 300 euro; 50 euro
con rendita catastale da 300 a 500 euro.
Macerata 2,5 per mille
detrazioni fisse di 55 euro più 25 euro figli minori di 26 anni; maggiorazione di 40
euro per le famiglie con reddito ISEE inferiore a 9 mila euro.
Mantova 2,4 per mille nessuna
Massa 2,9 per mille
Rendita catastale fino a 500 euro detrazione di 100 euro; rendita catastale da 500 a
700 euro detrazione di 30 euro. Detrazione di 30 euro per ogni figlio minore di 26
anni fino ad un massimo di 4 e rendita catastale fino a 900 euro.
Matera 1 per mille Nessuna.
Messina 3,3 per mille
Detrazioni d’imposta per gli immobili accastati da A/2 a A/7 nella seguente misura:
- unità immobiliari in A/5 e per gli immobili la cui rendita catastale è inforiore o
uguale a 100 euro: detrazione ino a totale concorrenza dell’imposta dovuta;
- rendita compresa tra 100,01 a 200 euro: detrazione pari al 50% dell’imposta
dovuta;
- rendita catastale compresa tra 200,01 e 250 euro: detrazione pari al 30%
dell’imposta dovuta;
- rendita catastale compresa tra 250,01 e 300 euro: detrazione pari al 15%
dell’imposta dovuta;
Milano 2,5 per mille
Rendita catastale fino a 300 euro detrazione di 115 euro a prescindere dal reddito; a
salire è legata al reddito IRPEF di 21 mila euro così modulati: 112 euro per rendite
fino a 350 euro; 99 euro per rendite tra i 351 e i 400 euro; 87 euro per rendite da
401 e 450 euro; 74 euro per rendite da 451 a 500 euro; 61 euro per rendite da 501 a
550 euro; 49 euro per rendite da 551 a 600 euro; 24 euro per rendite da 601 a 700
euro. Le suddette detrazioni sono maggiorate di 20 euro, fino a max 60 euro per
ogni figlio minore di 26 anni
Modena 3,1 per mille
Detrazione di 120 euro per le rendite catastali inferiori o uguali ad euro 300; di 100
euro per le rendite catastali da euro 301 a euro 320; di 90 euro per le rendite
catastali da euro 321 a euro 350; di 80 euro per le rendite catastali da euro 351 a
euro 380; di 70 euro per le rendite catastali da euro 381 a euro 400; di 60 euro per le
rendite catastali da euro 401 a euro 430; di 50 euro per le rendite catastali da euro
431 a euro 460; di 40 euro per le rendite catastali da euro 461 a euro 490; di 30 euro
per le rendite catastali da euro 491 a euro 520; di 20 euro per le rendite catastali da
euro 521 a euro 550; di 10 euro per le rendite catastali da euro 551 a euro 570;
nessuna detrazione per le rendite catastali da euro 571 e oltre. Detrazione di 50
euro ogni figlio minore di 26 anni.
Monza 2,5 per mille
Rendita catastale fino a 300 euro detrazione di 60 euro. Al i sopra nessuna
detrazione.
Napoli 3,3 per mille
Detrazione di 150 euro per immobili con rendita catastale fino a 300 euro; di 100
euro per immobili con rendita al di sopra dei 300 euro.
Novara 2,5 per mille nessuna
Nuoro 1 per mille nessuna
Olbia 0 /
Oristano 1,7 per mille 50 euro fissi per ogni nucleo familiare con 1 o più figli
Padova 2,7 per mille Esenzione fino a 600 euro di rendita catastale. Al di sopra è dovuta l’intera imposta.
Palermo 2,89 per mille
Rendita catastale fino a 300 euro: detrazione di 100 €; rendita catastale da 301 a 400
euro: detrazione di 50 € più detrazione di 20 € ogni figlio minore di 18 anni e disabile
a prescindere dall’età.
Parma 3,3 per mille
Detrazioni ordinarie: di 100 euro per le rendite catastali uguali o inferiori ad euro
250; di 65 euro per le rendite catastali superiori a euro 250 e fino ad euro 300; di 45
euro per le rendite catastali superiori a euro 300 e fino ad euro 350; di 20 euro per le
rendite catastali superiori a euro 350 e fino ad euro 400.
Detrazioni maggiorate: reddito ISEE fino a 7.500 euro esenzione per le famiglie con
immobili fino a 600 euro e 40 euro con rendita catastale sopra i 600 euro; reddito
ISEE compreso tra i 7.500 e i 15 mila euro: esenzione con rendita catastale fino a 250
euro; 130 euro con rendita da 250 a 300 euro; 100 euro con rendita tra 300 e 350
euro; 80 euro con rendita tra 350 e 400 euro; 65 euro con rendita tra i 400 e i 450
euro; 50 euro con rendita tra i 450 e i 500 euro; 30 euro con rendita tra i 500 e i 550
euro; 20 euro con rendita catastale tra i 550 e i 600 euro; reddito ISEE compreso tra
i 15.000 e i 20 mila euro: 130 euro con rendita catastale fino a 250 euro; 115 euro
con rendita da 250 a 300 euro; 95 euro con rendita tra 300 e 350 euro; 75 euro con
rendita tra 350 e 400 euro; 55 euro con rendita tra i 400 e i 450 euro; 30 euro con
rendita tra i 450 e i 500 euro; 15 euro con rendita tra i 500 e i 550 euro.
Pavia 3,3 per mille Rendita catastale fino a 450 euro detrazione di 200 euro.
Perugia 3,3 per mille
Rendita catastale fino a 300 euro detrazione di 110 euro; rendita catastale da 300 a
450 euro detrazione di 70 euro.
Pesaro 1,9 per mille detrazioni reddito ISEE fino a 12 mila euro
Pescara 3 per mille Detrazione di 100 euro per tutti gli immobili
Piacenza 3,3 per mille
Detrazione di 130 euro per le rendite catastali inferiori o uguali ad euro 250 euro; di
120 euro per le rendite catastali da euro 250 a euro 300; di 110 euro per le rendite
catastali da euro 300 a euro 350; di 90 euro per le rendite catastali da euro 350 a
euro 400; di 80 euro per le rendite catastali da euro 400 a euro 450; di 70 euro per le
rendite catastali da euro 450 a euro 500; di 60 euro per le rendite catastali da euro
500 a euro 550; di 50 euro per le rendite catastali da euro 550 a euro 600. oltre i 600
euro di rendita catastale nessuna detrazione. Le detrazioni sono maggiorate di 50
euro per ogni figlio minore di 26 anni o a prescindere dall’età se invalido al 100%.
Pisa 3,3 per mille
rendita catastale fino ad 400 euro detrazione di 190 euro; rendita catastale da 400 a
500 euro detrazione di 180 euro; rendita catastale da 500 a 600 euro detrazione di
170 euro; rendita catastale da 600 a 700 euro detrazione di 160 euro; rendita
catastale da 700 a 800 euro detrazione di 130 euro; rendita catastale da 800 a 900
euro detrazione di 110 euro; rendita catastale da 900 a 1.000 euro detrazione di 90
euro; rendita catastale da 1.000 a 1.200 euro detrazione di 70 euro; rendita
catastale oltre 1.200 euro nessuna detrazione.
Pistoia 2,5 per mille esentati immobili in A/4 e A/5
Pordenone
1,25 per mille
detrazione di 25 euro per immobili con rendita catastale fino a 800 euro
Potenza 2,5 per mille Detrazione fissa di 100 euro per immobile più 50 euro ogni figlio minore di 26 anni.
Prato 3,3 per mille
Rendita catastale fino a 300 euro detrazione di 165 euro; rendita catastale da 330
euro a 600 euro detrazione di 80 euro
Ragusa 0 /
Ravenna 3,3 per mille
Detrazione di 140 euro per le rendite catastali fino a 250 euro; i 120 euro per rendite
catastali da 251 a 350 euro; di 90 euro per rendite catastali da 351 a 450 euro; di 50
euro per rendite catastali da 451 a 650 euro; al i sopra nessuna detrazione.
Maggiorazione di 50 uro pr immobili con rendita catastale fino a 850 euro per figli
minori di 26 anni e senza limite di età per disabili superiori al 74%.
Reggio Calabria 2,50 per mille nessuna
Reggio Emilia
3,3 per mille
Detrazione di 165 euro per le rendite catastali inferiori o uguali ad euro 300 euro; di
140 euro per le rendite catastali da euro 300 a euro 350; di 130 euro per le rendite
catastali da euro 350 a euro 400; di 120 euro per le rendite catastali da euro 400 a
euro 450; di 110 euro per le rendite catastali da euro 450 a euro 500; di 75 euro per
le rendite catastali da euro 500 a euro 550; di 65 euro per le rendite catastali da euro
550 a euro 600; di 30 euro per le rendite catastali da euro 600 a euro 700. oltre i 700
euro di rendita catastale nessuna detrazione. Le detrazioni sono maggiorate di 20
euro per ogni figlio minore di 25 anni fino ad un massimo di 3; di 30 euro per ogni
minore di 25 anni pari o superiore a 4.
Rieti 2,5 per mille nessuna
Rimini 3,3 per mille
Detrazione di 130 euro per immobili con rendita catastale fino a 250 euro; di 110
euro con rendita tra i 250 e i 440 euro; di 50 euro con rendita tra i 440 e i 700 euro.
Al di sopra dei 700 euro di rendita catastale nessuna detrazione. 30 euro per ogni
figlio minore di 26 anni a partire dal terzo figlio; 30 euro per anziani over 60 anni o
disabili al 74% con redditi di 9 mila euro se soli; di 15 mila euro se con 2 persone. Il
reddito viene elevato di 3.500 euro ogni persona in più convivente.
Roma 2,5 per mille
Rendita catastale fino a 450 euro detrazione di 110 euro; rendita da 451 a 650 euro
detrazione di 60 euro; rendita catastale da 651 a 1.500 euro detrazione di 30 euro
Rovigo 2,5 per mille nessuna
Salerno 3,3 per mille
Detrazione di 200 euro per immobili con rendita catastale fino a 350 euro; di 100
euro con rendita tra i 350 e i 750 euro, Nessuna detrazione per immobili con rendite
catastali oltre i 750 euro. 30 euro per ogni figlio dimorante.
Sassari 2 per mille
sconto 50% per un unico occupante; esenzione famiglie con reddito ISEE fino a 6.501
euro
Savona 2,5 per mille
detrazione fissa per ogni immobile di 80 euro più 30 euro ogni figlio minore di 26
anni
Siena 3,1 per mille Detrazione fissa di 50 €
Siracusa 2,3 per mille
Detrazione di 100 euro per le rendite catastali fino a 300 euro; di 70 euro per le
rendite catastali da 300 a 400 euro; di 50 euro per le rendite catastali da 400 a 500
euro. Nessuna detrazione oltre i 500 euro. Detrazione di 30 euro per ogni figlio
fiscalmente a carico a partire dal terzo figlio.
Sondrio 2 per mille
Detrazione di 20 euro per 1 figlio minore i 26 anni; di 50 euro per 2 figli minori di 26
anni; 100 euro da 3 figli in su minori i 26 anni.
Taranto 2 per mille NESSUNA
Teramo 3,3 per mille
Detrazioni:
- per le rendite catastali uguali o inferiori ad euro 250: esenzione totale fino a 10.000
euro; da 10.001 a 15.000 euro: detrazione di 120 €; da 15.001 a 30.000 euro:
detrazione di 90 €; oltre 30 .000 euro: detrazione di 60 €.
- per le rendite catastali da 251 a 350 euro: esenzione totale fino a 7.500 euro; da
7.501 a 10.000 mila euro: detrazione di 120 €; da 10.001 a 15.000 euro: detrazione
di 90 €; da 15.001 a 30.000 euro: detrazione di 60 €; oltre 30.000 euro: nessuna
detrazione;
- per le rendite catastali da 351 a 450 euro: esenzione totale fino a 7.500 euro; da
7.501 a 10.000 mila euro: detrazione di 90 €; da 10.001 a 15.000 euro: detrazione di
60 €; da 15.001 euro ed oltre: nessuna detrazione;
- per le rendite catastali da 451 a 550 euro: esenzione totale fino a 7.500 euro; da
7.501 a 10.000 mila euro: detrazione di 60 €; da 10.001 a 15.000 euro: detrazione di
30 €; da 15.001 euro ed oltre: nessuna detrazione;
- per le rendite catastali da 551 a 650 euro: esenzione totale fino a 7.500 euro; da
7.501 a 10.000 mila euro: detrazione di 30 €; da 10.001 ed oltre: nessuna detrazione;
- per le rendite catastali oltre 650 euro: detrazione di 120 € fino a 7.500 euro; da
7.501 euro ed oltre: nessuna detrazione;
Terni 2,5 per mille
Rendita catastale fino a 216 euro esente TASI; rendita catastale da 216 a 400 euro
aliquota 1,3 per mille, con reddito IREPF a 12.882 euro; rendita catastale da 400 a
700 euro aliquota 1,8 per mille con reddito IRPEF fino a 12.882 euro; rendita
catastale da 700 euro a 1.000 euro aliquota 2,3 per mille.
Torino 3,3 per mille
Detrazione fissa per ogni immobile di 110 euro con rendita catastale fino a 700 euro
più 30 euro ogni figlio minore di 26 anni
Trapani 2,5 per mille nessuna
Trento 1 per mille Detrazione fissa di 50 euro
Treviso 1,6 per mille Detrazione fissa di 200 euro
Trieste
2,5 per mille per
immobili fino a 600
euro di rendita
catastale e 3,3 per mille
oltre i 600 euro
Rendita catastale rendita catastale da 300 a 400 euro detrazione di 90 euro; Rendita
catastale rendita catastale da 400 a 500 euro detrazione di 60 euro; Rendita
catastale rendita catastale da 500 a 900 euro detrazione di 30 euro; oltre nessuna
detrazione. Più una detazione di 25 euro ogni figlio minore di 26 anni.
Udine 2,5 per mille Esenzione per famiglie con reddito ISEE fino a 8.238 euro
Varese 3,3 per mille Detrazione fissa di 75 euro per immobile; più 50 euro ogni figlio minore di 26 anni
Venezia 3,3 per mille
Detrazione di 140 euro per immobili con rendita fino a 400 euro; 120 euro con
rendita tra i 400 e gli 800 euro; 80 euro con rendita tra gli 800 e i 1.000 euro.
Nessuna detrazione sopra i 1.000 euro di rendita. 50 euro per ogni figlio minore di
28 anni.
Verbania
2,5 per mille per
immobili con imponibile
TASI fino a 91 mila euro;
3,3 per mille al di sopra
dei 91 mila euro.
Detrazione di 110 euro con imponibile TASI fino a 48 mila euro; di 100 con
imponibile tra i 48 mila e i 55 mila; di 70 euro con imponibile tra i 55 mila e i 60 mila
euro; di 60 euro tra 60 mila e 65 mila euro; di 45 tra i 65 e i 70 mila euro; di 35 euro
tra i 70 mila e i 75 mila; di 30 euro tra i 75 mila e gli 80 mila; di 20 euro tra gli 80 mila
e gli 85 mila euro; 10 euro tra gli 85 mila e i 91 mila euro.
Vercelli 3,3 per mille
Rendita catastale fino a 250 euro detrazione di 100 euro; rendita catastale da 250
euro a 300 euro detrazione di 80 euro; rendita catastale da 300 euro a 350 euro
detrazione di 60 euro; rendita catastale da 350 euro a 400 euro detrazione di 50
euro; rendita catastale da 400 euro a 450 euro detrazione di 30 euro; rendita
catastale da 450 euro a 500 euro detrazione di 20 euro;
Verona 2,5 per mille
Rendita catastale fino a 350 euro detrazione di 200 euro; rendita catastale da 351 a
600 euro detrazione di 100 euro; rendita catastale da 601 a 750 euro detrazione di
50 euro. Rendita da 751 euro in su nessuna detrazione.
Vibo Valentia 2,5 per mille nessuna
Vicenza 2,8 per mille per esenzione immobili con rendita catastale fino a 400 euro; detrazione di 110 euro per
immobili con rendita
catastale tra i 400 euro
e i mille euro, 3,3 per
mille per immobili con
rendita catastale oltre i
mille euro
immobili con rendita catastale da 400 euro a 1.000 euro. Detrazioni di 40 euro per
figlio minore di 26 anni
Viterbo 2,2 per mille
Edito IRPEF fino a 26 mila euro detrazione fissa di 50 euro più 50 euro fogni figlio
minore fiscalmente a carico.
Fonte: UIL Servizio Politiche Territoriali

mercoledì 24 settembre 2014

Come arredare una mansarda

Per arredare una mansarda è necessario tenere in considerazione diversi fattori che derivano soprattutto dalla conformazione stessa degli ambienti che si trovano in questa tipologia di case.
Le mansarde infatti sono ambienti particolari caratterizzati da una pendenza normale nella parte più alta e centrale e una pendenza più inclinata, quasi verticale, nella parte più perimetrale degli ambienti.
living room with sofa on attic
Arredamento per la mansarda
Per render accogliente , pratica e funzionale una mansarda è  necessario sfruttare al massimo gli spazi. Nella maggior parte delle mansarde l’area perimetrale degli ambienti è bassa. Per riuscire a massimizzare lo spazio è consigliabile sfruttare le zone basse con armadiature su misura.
Vintage mansion - attic space
Grazie al posizionamento di complementi su misura infatti, si avrà la certezza di aver sfruttato al meglio ogni mq di superficie creando, non solo maggior spazio dove riporre tutte le nostre cose di casa, ma anche maggior spazio vivibile nelle zone alte degli ambienti.
Colori per la mansarda
Per rendere luminosa una mansarda si consiglia di usare una palette di colori tenui e chiari sia per arredamenti che per le  pareti :  in questo modo la luce risalterà e gli ambienti risulteranno più luminosi e ampi. E’ possibile giocare con i colori per dare un tocco di personalità alla vostra  casa in mansarda magari creando un gioco di contrasti tra un pavimento in parquet scuro e pareti totalmente bianche.
casa colori pareti
Anche per i mobili si consigliano colori chiari, magari abbinando pezzi di design a mobili antichi per creare un contrasto raffinato e personale.
La cucina in mansarda
Anche in cucina colori chiari e mobili su misura: per guadagnare più spazio e rendere pratica la cucina è necessario che le misure e gli spazi vengano razionalizzati il più possibile. E’ consigliabile preferire soluzioni che sfruttino più lo spazio in orizzontale che in verticale personalizzando il più possibile la superficie di lavoro.
cucina_mansarda
Se l’illuminazione non è tantissima è possibile migliorarla integrandola con piccoli punti luce con lampade a parete o con un braccio regolabile da orientare dove più serve.
Il bagno in mansarda
Per sfruttare al massimo gli spazi nel bagno di una mansarda, una delle soluzioni più pratiche  è sistemare la vasca da bagno nella parte bassa della stanza  lasciando così la superficie alta libera e sfruttabile al massimo. Anche in questo caso è consigliabile utilizzare arredi e colori chiari così da rendere l’ambiente molto luminoso e più spazioso.
Urban apartment - bathroom
Se il bagno non dispone di vasca ma di doccia, lo spazio nella parte bassa della stanza potrà esser sfruttato al massimo con un mobile su minura che vi permetterà di guadagnare superfici dove riporre tutte le vostre cose di casa.

martedì 23 settembre 2014

Sì a cani e gatti nei condomini per legge, la Camera approva stop alle discriminazioni


Cani, gatti ed altri animali domestici ammessi nei condomini per legge. Finalmente la notizia che aspettavamo da tempo e che mette fine alla violazione del diritto di detenere animali d’affezione nei condomini. L’accesso, consentito o meno, finora infatti veniva lasciato alla discrezione dei regolamenti condominiali del singolo condominio. La Camera oggi ha finalmente approvato la legge che ammette sempre cani e gatti di cui vi parlavamo appena qualche giorno fa.
Si tratta di un’integrazione all’articolo 1138 del Codice Civile che stabilisce:
le norme del Regolamento condominiale non possono vietare di possedere o detenere animali domestici.
Festeggia la LAV che si batte da tempo in Parlamento per far approvare una soluzione legislativa volta a colmare un vuoto inaccettabile in un Paese rispettoso degli animali e dei diritti dei cittadini di detenere pets in casa propria. Come ha sottolineato Gianluca Felicetti, presidente dell’associazione animalista:
Questo vietato vietare è un nuovo, concreto passo per porre fine a una discriminazione contro chi vive con animali domestici, una battaglia che per il diritto di proprietà sulle case aveva già visto schierarsi la Giurisprudenza, ma che vedeva ancora ben organizzata un vera e proprio animalofobia da condominio. Di fatto questo nuovo principio legislativo assicura anche la fine delle cause per il passaggio nelle scale e l’utilizzo degli ascensori da parte dei quattro zampe, una pace sociale che dovrà essere rispettata da tutti, senza alcun dubbio interpretativo.
Spiega la LAV che:
Naturalmente rimangono tutte le forme di tutela civile e penale che l’ordinamento già prevede a favore dei terzi che concretamente subiscano un danno dall’animale (inquinamento acustico, problemi igienico-sanitari certificati, per esempio ).
A favore del provvedimento si sono schierate in particolar modo le parlamentari Gabriella Giammanco (Pdl) e Franca Chiaromonte (Pd), Luigi Vitali, Michela Vittoria Brambilla, Gianni Mancuso del Pdl, Rodolfo Viola e Andrea Sarubbi del Pd e Salvatore Torrisi. Si sono invece opposti all’approvazione Anna Margherita Miotto, Luciana Pedoto, Gino Bucchino (Pd); Carla Castellani, Mariella Bocciardo, Carmelo Porcu (Pdl); Donato Renato Mosella (Api).

sabato 20 settembre 2014

fondo di garanzia per la prima casa: in arrivo 15 miliardi per i mutui alle famiglie

 

 

il fondo di garanzia per la casa potrebbe essere una vera e propria "manna dal cielo" per tante famiglie interessate all'acquisto o alla ristrutturazione della prima casa. secondo l'abi, infatti, con l'attuazione del fondo è in arrivo un potenziale di finanziamenti alle famiglie fino a 15 miliardi di euro

l'abi ha spiegato che lo strumento, frutto del rapporto tra banche e istituzioni, "rappresenta un'ulteriore spinta allo sviluppo del mercato dei mutui che già registra una fase di significativo rilancio". "il fondo potebbe garantire finanziamenti per 12-15 miliardi di euro". lo strumento voluto dal governo è "necessario ad ampliare le opportunità di sostegno al credito verso quelle famiglie che ancora scontano le difficoltà complessive della congiuntura economica in attesa delle crescita"

funzionamento del fondo
dopo la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale del regolamento di attuazione del fondo, abi e mef firmeranno un protocollo d'intesa per disciplinare l'accesso delle banche alle garanzie e avviare rapidamente le erogazione dei mutui. controgarantito dallo stato, il fondo prevede il rilascio di garanzie a copertura del 50% della quota capitale dei mutui ipotecari erogati per l'acquisto, o la ristrutturazione per l'accrescimento dell'efficienza energetica degli immobili adibiti a prima casa, con priorità di accesso per le giovani coppie o per i nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, nonché di giovani con età inferiore a 35 anni

il fondo di garanzia per la prima casa fa da garante per i mutui erogati per l'acquisto della prima abitazione. all'inizio di agosto il ministero dell’economia, il ministero del lavoro e il ministero delle infrastrutture hanno licenziato il provvedimento che disciplina nei dettagli il nuovo plafond: 200 milioni di euro all’anno per il 2014, 2015 e 2016

il fondo servirà a concedere garanzie nella misura massima del 50% della quota capitale su mutui ipotecari per l’acquisto e la ristrutturazione e sarà gestito da consap, spa controllata dal mef. potrà, inoltre, essere integrato da regioni e province autonome, con le loro erogazioni. andiamo a scoprire i dettagli

ecco chi avrà priorità di accesso al credito:

- giovani coppie

- nuclei familiari monogenitoriali con figli minori

- conduttori di alloggi di proprietà degli istituti autonomi per le case popolari

- giovani di età inferiore ai trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro atipico

l'iter da rispettare per accedere alla garanzia:

- il gestore si occuperà di esaminare le istanze trasmesse dai finanziatori, di istruire le loro pratiche, di verificare la veridicità delle dichiarazioni e di versare le somme dovute in caso di esito positivo

- saranno ammessi alla garanzia i mutui non superiori a 250mila euro, con l’esclusione delle categorie catastali a1, a8 e a9 (abitazioni signorili, ville, castelli e palazzi)

- per accedere alle garanzie, il mutuatario non dovrà essere proprietario di altri immobili

- consap dovrà considerare l’ordine di priorità indicato dalla legge

D.L.”sblocca casa” art. 17: snellimento procedure edilizie

 

LE PRINCIPALI NOVITA’ PORTATE DALL’ART. 17 DEL D.L. 133 12.09.14 (Sblocca Casa)

1. FRAZIONAMENTI E ACCORPAMENTI CON LA COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI (CIL).
L’intero Comma 1 dell’art.17  è dedicato al tema delle semplificazioni edilizie che inseriscono la possibilità di frazionare un’unità immobiliare in più unità immobiliari, o al contrario di accorpare più unità immobiliari, con una Semplice Comunicazione al Comune e non più con il permesso di costruire. Questa pratica, era classificata come “ristrutturazione edilizia” per cui occorreva il permesso di costruire (90/150 giorni) ed il pagamento del “contributo di costruzione”. D’ora in poi essa è classificata come “manutenzione straordinaria” e può essere realizzata con una semplice “comunicazione di inizio lavori” (CIL), non richiede il permesso di costruire e i contributi da versare sono solo quelli per gli oneri di urbanizzazione.  Sono così accorciati i tempi e ridotti i costi. La norma vale anche per i locali commerciali.

Semplificazioni vengono introdotte anche per i lavori senza interventi sulle parti strutturali, ossia opere che cambiano le superfici interne ma non la volumetria complessiva dell’edificio. Per questi interventi era necessaria la presentazione della CIL + i dati identificativi dell’impresa che esegue i lavori + relazione tecnica asseverata da un tecnico abilitato + progetto della ristrutturazione + presentazione degli atti di aggiornamento catastale a carico del cittadino. Con la nuova norma è sufficiente la presentazione della CIL + la dichiarazione di un tecnico abilitato che non si interviene sulle parti strutturali. La comunicazione è valida anche ai fini catastali e viene inoltrata dal Comune all’Agenzia del territorio. Meno documenti e meno costi per il cittadino (non si pagano più i costi di accatastamento). La stessa procedura vale anche per la manutenzione straordinaria dei fabbricati di impresa (capannoni).
Novità anche per quanto riguarda il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici, che ora viene rilasciato per interventi di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica attuati anche in aree industriali dismesse, nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio e delle altre normative di settore. Prima, invece, il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici veniva rilasciato solo per edifici e impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del consiglio comunale. La deroga poteva riguardare esclusivamente i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati; e i termini dell’istruttoria erano raddoppiati per i comuni con più di 100.000 abitanti nonché per i progetti particolarmente complessi.

Con l’art. 17 del decreto “sblocca casa”  del 12 settembre 14, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ed entrato in vigore sabato 13 settembre, si creano, senza costi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i presupposti per favorire interventi di riqualificazione edilizia ed urbanistica di libera iniziativa e nel rispetto dei vincoli contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio e delle altre normative di settore.

Il Testo del decreto-legge n.133 del 12 settembre 2014 cd ”Sblocca Italia”

Il testo dell’art.17

Il testo dell’art. 17  Semplificazioni ed altre misure in materia edilizia

l. Al fine di semplificare le procedure edilizie e ridurre gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, nonche’ di assicurare
processi di sviluppo sostenibile, con particolare riguardo al recupero del patrimonio edilizio esistente e alla riduzione del
consumo di suolo, al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 3 (L), comma 1, lettera b):1) le parole: “i volumi e le superfici delle singole unita’ immobiliari” sono sostituite dalle seguenti: “la volumetria complessiva degli edifici”;
2) e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: ”Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unita’ immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unita’ immobiliari nonche’ del carico urbanistico purche’ non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’ uso;”;
b) dopo l’articolo 3 (L), e’ inserito il seguente: «Art.3 bis. (Interventi di conservazione) 1. Lo strumento urbanistico individua gli edifici esistenti non piu’ compatibili con gli indirizzi della pianificazione. In tal caso l’amministrazione comunale puo’ favorire, in alternativa all’espropriazione, la riqualificazione delle aree attraverso forme di compensazione rispondenti al pubblico interesse e comunque rispettose dell’imparzialita’ e del buon andamento dell’azione amministrativa. Nelle more dell’attuazione del piano, resta salva la facolta’ del proprietario di eseguire tutti gli interventi conservativi, ad eccezione della demolizione e successiva ricostruzione non giustificata da obiettive ed improrogabili ragioni di ordine statico od igienico sanitario.»;
c) all’articolo 6 (L): 1) al comma 2: a) alla lettera a), le parole da: “, non comportino”, fino alla fine della lettera, sono soppresse;
b) alla lettera e-bis), dopo le parole: “sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d’impresa,” sono inserite
le seguenti: “sempre che non riguardino le parti strutturali,”;
2) il comma 4, e’ sostituito dal seguente: “4. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettere a) ed e-bis), l’interessato trasmette all’amministrazione comunale la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilita’, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonche’ che non vi e’ interessamento delle parti strutturali dell’edificio; la comunicazione contiene, altresi’, i dati identificativi dell’impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori.”;
3) il comma 5 e’ sostituito dal seguente: “5. Riguardo agli interventi di cui al comma 2, la comunicazione di inizio dei lavori e’ valida anche ai fini di cui all’articolo 17, primo comma, lettera b), del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, ed e’ tempestivamente inoltrata da parte dell’amministrazione  comunale ai competenti uffici dell’Agenzia delle entrate.”; 4) al comma 6, le lettere b) e c), sono sostituite dalla seguente:  “b) disciplinano con legge le modalita’ per l’effettuazione dei controlli.”;
5) al comma 7 le parole: “ovvero la mancata trasmissione della relazione tecnica, di cui ai commi 2 e 4 del presente articolo” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al comma 2, ovvero la mancata comunicazione asseverata dell’inizio dei lavori di cui al comma 4, “; d) all’articolo 10 (L), comma 1, lettera c), le parole: “aumento di unita’ immobiliari, modifiche del volume, dei prospetti o delle superfici,” sono sostituite dalle seguenti: “modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti,”;
e) all’articolo 14 (L): 1) dopo il comma 1, e’ inserito il seguente: “1-bis. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica, attuati anche in aree industriali dismesse, e’ ammessa la richiesta di permesso di costruire anche in deroga alle destinazioni d’uso, previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l’interesse pubblico.”;
2) al comma 3, dopo la parola: “ed esecutivi,” sono inserite le seguenti: “nonche’, nei casi di cui al comma 1-bis, le destinazioni d’uso,”;
f) all’articolo 15 (R): 1) al comma 2, la parola “esclusivamente” e’ soppressa;
2) dopo il comma 2, e’ inserito il seguente: “2-bis. La proroga dei termini per l’inizio e l’ultimazione dei lavori e’ comunque accordata qualora i lavori non possano essere iniziati o conclusi per iniziative dell’amministrazione o dell’autorita’ giudiziaria rivelatesi poi infondate.”; g) all’articolo 16 (L): 1) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e fatte salve le disposizioni concernenti gli interventi di trasformazione urbana complessi di cui al comma 2-bis.”; 2) al comma 2-bis e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Fermo restando quanto previsto dall’articolo 32, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, per gli interventi di trasformazione urbana complessi, come definiti dall’allegato IV alla Parte Seconda, numeri 7 e 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, lo strumento attuativo prevede una modalita’ alternativa in base alla quale il contributo di cui al comma 1 e’ dovuto solo relativamente al costo di costruzione, da computarsi secondo le modalita’ di cui al presente articolo e le opere di urbanizzazione, tenendo comunque conto dei parametri definiti ai sensi del comma 4, sono direttamente messe in carico all’operatore privato che ne resta proprietario, assicurando che, nella fase negoziale, vengano definite modalita’ atte a garantire la corretta urbanizzazione,  infrastrutturazione ed insediabilita’ degli interventi, la loro sostenibilita’ economico finanziaria, le finalita’ di interesse generale delle opere realizzate e dei relativi usi.”;
3) al comma 4, dopo la lettera d), e’ aggiunta la seguente: “d-bis) alla differenziazione tra gli interventi al fine di incentivare, in modo particolare nelle aree a maggiore densita’ del costruito, quelli di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), anziche’ quelli di nuova costruzione.”; 4) al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, secondo i parametri di cui al comma 4.”; 5) al comma 10, il secondo periodo e’ sostituito dal seguente: “Al fine di incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), i comuni hanno comunque la facolta’ di deliberare che i costi di costruzione ad essi relativi siano inferiori ai valori determinati per le nuove costruzioni.”; h) all’articolo 17 (L): 1) al comma 4, dopo le parole: “di proprieta’ dello Stato”, sono inserite le seguenti: “, nonche’ per gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 6, comma 2, lettera a),”;
2) dopo il comma 4, e’ aggiunto il seguente: “4-bis. Al fine di agevolare gli interventi di densificazione edilizia, per la ristrutturazione, il recupero e il riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione, il contributo di costruzione e’ ridotto in misura non inferiore al venti per cento rispetto a quello previsto per le nuove costruzioni. I comuni definiscono, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, i criteri e le modalita’ applicative per l’applicazione della relativa riduzione.”;
i) all’articolo 20 (R), il comma 7 e’ sostituito dal seguente: «7. I termini di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati nei soli casi di progetti particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento.»; l) al Capo III, Titolo II, Parte I la rubrica e’ sostituita dalla seguente: ” SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ E DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA’”;  m) all’articolo 22 (L), sono apportate le seguenti modificazioni:
1) ai commi 1 e 2 le parole: “denuncia di inizio attivita’”  sono sostituite dalle seguenti: “segnalazione certificata di inizio attivita’” e le parole “denunce di inizio attivita’” sono sostituite dalle seguenti: “segnalazioni certificate di inizio attivita’”;
2) dopo il comma 2, e’ inserito il seguente: “2-bis. Sono realizzabili mediante segnalazione certificata d’inizio attivita’ e comunicate a fine lavori con attestazione del professionista, le varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l’acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore.”;  n) dopo l’articolo 23-bis, e’ inserito il seguente: «Art. 23-ter (Mutamento d’uso urbanisticamente rilevante) 1. Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali,  costituisce mutamento rilevante della destinazione d’uso ogni forma di utilizzo dell’immobile o della singola unita’ immobiliare diversa da quella originaria, ancorche’ non accompagnata dall’esecuzione di opere edilizie, purche’ tale da comportare l’assegnazione dell’immobile o dell’unita’ immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate:
a) residenziale e turistico-ricettiva;
b) produttiva e direzionale;
c) commerciale;
d) rurale.

2. La destinazione d’uso di un fabbricato o di una unita’ immobiliare e’ quella prevalente in termini di superficie utile.

3. Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali e degli strumenti urbanistici comunali, il mutamento della destinazione d’uso all’interno della stessa categoria funzionale e’ sempre consentito.»;
o) all’articolo 24, comma 3, dopo le parole “il soggetto che ha presentato” sono inserite le seguenti: “la segnalazione certificata di inizio attivita’ o”;
p) all’articolo 25 (R), comma 5-ter, le parole: “per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 5-bis e” sono soppresse;
q) dopo l’articolo 28, e’ inserito il seguente: ”Art. 28-bis (Permesso di costruire convenzionato) 1. Qualora le esigenze di urbanizzazione possano essere  soddisfatte, sotto il controllo del Comune, con una modalita’ semplificata, e’ possibile il rilascio di un permesso di costruire convenzionato.
2. La convenzione specifica gli obblighi, funzionali al soddisfacimento di un interesse pubblico, che il soggetto attuatore
si assume ai fini di poter conseguire il rilascio del titolo edilizio, il quale resta la fonte di regolamento degli interessi.
3. Sono, in particolare, soggetti alla stipula di convenzione:
a) la cessione di aree anche al fine dell’utilizzo di diritti edificatori;
b) la realizzazione di opere di urbanizzazione fermo restando quanto previsto dall’articolo 32, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163;
c) le caratteristiche morfologiche degli interventi;
d) la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale.

4. La convenzione puo’ prevedere modalita’ di attuazione per stralci funzionali, cui si collegano gli oneri e le opere di
urbanizzazione da eseguire e le relative garanzie.

5. Il termine di validita’ del permesso di costruire convenzionato puo’ essere modulato in relazione agli stralci funzionali previsti dalla convenzione.

6. Il procedimento di formazione del permesso di costruire convenzionato e’ quello previsto dal Capo II del Titolo II del
presente decreto. Alla convenzione si applica altresi’ la disciplina dell’articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241.”.
2. Le espressioni «denuncia di inizio attivita’» ovunque ricorra nel decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ad eccezione degli articoli 22, 23 e 24, comma 3, e’ sostituita dalla seguente: «segnalazione certificata di inizio attivita’».
3. Le regioni, con proprie leggi, assicurano l’attivazione del potere sostitutivo allo scadere dei termini assegnati ai comuni per l’adozione da parte degli stessi dei piani attuativi comunque denominati in base alla normativa statale e regionale.
4. All’articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, dopo il sesto comma, e’ inserito il seguente:
“L’attuazione degli interventi previsti nelle convenzioni di cui al presente articolo ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, puo’ avvenire per stralci funzionali e per fasi e tempi distinti. In tal caso per ogni stralcio funzionale nella convenzione saranno quantificati gli oneri di urbanizzazione o le opere di urbanizzazione da realizzare e le relative garanzie purche’ l’attuazione parziale sia coerente con l’intera area oggetto d’intervento.”
5. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

D.L. “sblocca casa” art. 21: incentivazione degli investimenti

 

MISURE PER L’INCENTIVAZIONE DEGLI INVESTIMENTI IN ABITAZIONI IN LOCAZIONE (ART. 21).

Il Testo del Decreto decreto-legge n.133 del 12 settembre 2014 cd ”Sblocca Italia”

Sblocca Casa solo per Imprese e Città


Ampiamente anticipato nelle settimane precedenti, (Leggi Domoforum “lo sblocca casa: si torna all’antico”) l’art. 21 del decreto Sblocca Italia, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 13 settembre, porta nuove agevolazioni fiscali per chi acquista un alloggio e promette di affittarlo con i contratti “concordati”.

A differenza di quanto anticipato nelle precedenti settimane l’agevolazione pare, al momento, riferita esclusivamente all’acquisto di uno (o più) appartamenti residenziali di nuova costruzione od oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia ceduti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie o da quelle che hanno effettuato gli interventi, o per la costruzione di una o più unita’ immobiliari a destinazione residenziale su aree edificabili gia’ possedute dal contribuente stesso prima dell’inizio dei lavori o sulle quali sono gia’ riconosciuti diritti edificatori.

Pare quindi esclusa l’agevolazione nel caso  che un privato acquisti uno o più appartamenti da un altro soggetto privato (il classico “usato”) e per affittarli li porti in Classe A o B con interventi di riqualificazione energetica, nonostante le anticipazioni date alla stampa da Matteo Renzi.

Esclusi da agevolazioni sono infatti  non solo gli acquirenti diversi dalle persone fisiche non esercenti attività commerciale, ma anche gli immobili che non siano ceduti da imprese o cooperative di costruzione o ristutturazione o costruite su terreno del contribente e tutti gli immobili non residenziali.

Sono di fatto anche esclusi gli immobili  residenziali ma situati in Comuni non ad alta tensione abitativa (in cui non sia quindi previsto il Contratto di locazione Concordato) in quanto la condizione prevede che vengano locati per 8 anni a canone concordato.

Le  condizioni per ottenere il vantaggio fiscale sono:
a)  che l’acquirente sia persona fisica non esercente attività commerciale;
b)  che non sussistano rapporti di parentela entro il primo grado tra locatore e locatario;
c)  che l’unità immobiliare non sia localizzata nelle zone omogenee classificate E (zone agricole);
d)  che l’unità sia a destinazione residenziale, accatastata nel Gruppo A, ad eccezione delle Categorie A/1, A/8 o A/9;
e)  che l’unità immobiliare consegua prestazioni energetiche certificate in classe A o B.
f)  che il cedente sia impresa di costruzione o ristrutturazione immobiliare  o cooperativa edilizia o che abbia effettuato gli interventi, o che l’immobile sia costruito da impresa su terreno edificabile già di proprietà del contribuente prima dell’inizio dei lavori.
g)  che gli immobili siano stati acquistati tra  ’1.1.2014 e il 31.12.2017
h)  che  gli immobili vengano dati in affitto a canone concordato per 8 anni (con contratto 6 + 2)

Pertanto, il privato che  tra l’1.1.2014 e il 31.12.2017 acquisti uno o più alloggi e li ponga in affitto a canone concordato per 8 anni, potrà godere di una deduzione sull’imponibile IRPEF pari al 20% del prezzo di acquisto dell’immobile sino a un massimo di spesa di 300.000 euro.

Il beneficio (nell’ipotesi massima 60.000 euro) viene ripartito negli 8 anni del contratto di affitto (7.500 euro l’anno). 

“Se acquisti una casa per fare un investimento e per otto anni lo metti in affitto a canone concordato, in qualunque città si trovi potrai ottenere uno sconto fiscale – si tratta di deduzioni – del 20% fino a 300mila euro che equivale a 60mila euro che verranno restituiti in otto anni dal fisco. Il vantaggio fiscale scatta da quando metti l’appartamento in affitto”, ha spiegato ieri il ministro Lupi nella conferenza stampa. “È un segnale fortissimo, una misura che serve per risolvere l’emergenza affitti, ma la condizione è che l’affitto sia a canone concordato”, ha aggiunto.

Grazie Maurizio, sta già dicendo il mondo dell’immobiliare, ma così l’incentivazione “sblocca” solo gli immobili residenziali dei Costruttori e solo quelli delle Città e dei Comuni ad alta tensione abitativa.

Il mercato immobiliare, quello dell’usato e quello dei piccoli Comuni, resta bloccato.

Qualche Agente Immobiliare maliziosamente insinua che tale scelta in effetti fornisce per più di metà la copertura richiesta dal Ministro Padoan durante le esternazioni anticipatorie di Matteo Renzi.

Infatti i conti sono presto fatti: l’Erario  incassa subito dalle Imprese l’IVA al 10% sull’intero prezzo, poi deduce il 20 %  del medesimo prezzo in otto anni.   Per seguire l’esempio del Ministro Lupi: incassa € 30.000 e ne restituisce 60.000 in 8 anni.

Se invece avesse mantenuto la formulazione annunciata da Matteo Renzi, che prevedeva la deduzione anche per gli  immobili ceduti da privati, l’erario avrebbe incassato “solo” il 9% sul valore catastale, e non sul prezzo.

In questo modo non abbiamo uno “Sblocca Casa”  ma un’agevolazione alle imprese e agli affitti agevolati, cosa positiva ma diversa dal rilancio del settore immobiliare che da anni si va chiedendo e cercando.

Positiva la prima reazione della Confedilizia Leggi il Comunicato di Sforza Fogliani

Negativa la prima reazione della FIAIP (Federazione Agenti Immobiliari) Leggi il Comunicato Di Righi

Moderatamente positiva la reazione della FIMAA (Federazione Mediatori Immobiliari) Leggi il Comunicato di Angeletti

Attendiamo le modalità attuative.

Il Testo dell’Art.21

(Misure per l’incentivazione degli investimenti in abitazioni in locazione)

1. Per l’acquisto, effettuato dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, di unita’ immobiliari a destinazione residenziale, di nuova costruzione od oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, lettere d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, cedute da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie o da quelle che hanno effettuato i predetti interventi e’ riconosciuta all’acquirente, persona fisica non esercente attivita’commerciale, una deduzione dal reddito complessivo pari al 20 per cento del prezzo di acquisto dell’immobile risultante dall’atto di compravendita nel limite massimo complessivo di spesa di 300.000 euro.
2. La deduzione di cui al comma 1 spetta, nella medesima misura e nel medesimo limite massimo complessivo, anche per le spese sostenute dal contribuente persona fisica non esercente attivita’ commerciale per prestazioni di servizi, dipendenti da contratti d’appalto, per la costruzione di un’unita’ immobiliare a destinazione residenziale su aree edificabili gia’ possedute dal contribuente stesso prima dell’inizio dei lavori o sulle quali sono gia’ riconosciuti diritti edificatori. Ai fini della deduzione le predette spese di costruzione sono attestate dall’impresa che esegue i lavori.
3. Fermo restando il limite massimo complessivo di 300.000 euro, la deduzione spetta anche per l’acquisto o realizzazione di ulteriori unita’ immobiliari da destinare alla locazione.
4. La deduzione, spetta a condizione che:
a) l’unita’ immobiliare acquistata o costruita su aree edificabili gia’ possedute dal contribuente prima dell’inizio dei lavori o sulle quali sono gia’ riconosciuti diritti edificatori sia destinata, entro sei mesi dall’acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, alla locazione per almeno otto anni e sempreche’ tale periodo abbia carattere continuativo, il diritto alla deduzione, tuttavia, non viene meno se, per motivi non imputabili al locatore, il contratto di locazione si risolve prima del decorso del suddetto periodo e ne viene stipulato un altro entro un anno dalla data della suddetta risoluzione del precedente contratto;
b) l’unita’ immobiliare medesima sia a destinazione residenziale, e non sia classificata o classificabile nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
c) l’unita’ immobiliare non sia ubicata nelle zone omogenee classificate E, ai sensi del Decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.
1444;
d) l’unita’ immobiliare consegua prestazioni energetiche certificate in classe A o B, ai sensi dell’allegato 4 delle Linee
Guida nazionali per la classificazione energetica degli edifici di cui al Decreto Ministeriale 26 giugno 2009, ovvero ai sensi della normativa regionale, laddove vigente;
e) il canone di locazione non sia superiore a quello definito ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431,
ovvero a quello indicato nella convenzione di cui all’art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ovvero a quello stabilito ai sensi dell’art. 3, comma 114, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
f) non sussistano rapporti di parentela entro il primo grado tra locatore e locatario.
5. La deduzione e’ ripartita in otto quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d’imposta nel quale avviene la stipula del contratto di locazione e non e’ cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge per le medesime spese.
6. Le ulteriori modalita’ attuative del presente articolo sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e del Ministero dell’economia e delle finanze.
7. All’onere derivante dal presente articolo, pari a 10,1 milioni di euro per l’anno 2015, a 19,2 milioni di euro per l’anno 2016,a 31,6 milioni di euro per l’anno 2017, a 47,7 milioni di euro per l’anno 2018, a 45,5 milioni di euro per l’anno 2019, a 43,0 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, a 43,6 milioni di euro per l’anno 2022, a 24,9 milioni di euro per l’anno 2023, a 13,9 milioni di euro per l’anno 2024 e a 2,9 milioni di euro per l’anno 2025, si provvede, rispettivamente:
a) quanto a 10,1 milioni di euro per l’anno 2015, a 19,2 milioni di euro per l’anno 2016, a 1,6 milioni di euro per l’anno 2017, a 27,7 milioni di euro per l’anno 2018, a 45,5 milioni di euro per l’anno 2019, a 43,0 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, a 43,6 milioni di euro per l’anno 2022, a 24,9 milioni di euro per l’anno 2023, e a 13,9 milioni di euro per l’anno 2024 e a 2,9 milioni per l’anno 2025 mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica;
b) quanto a 30 milioni di euro per l’anno anni 2017 e quanto a 20 milioni per l’anno 2018, mediante riduzione  dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n.451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, e successive modificazioni.”

Sblocca-Italia in Gazzetta Ufficiale, tutte le novità per la casa e l’immobiliare.

 

Sblocca-Italia in Gazzetta Ufficiale, tutte le novità per la casa e l’immobiliare.

Il decreto Sblocca-Italia, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 12 settembre, ha introdotto importanti novità in ambito immobiliare, entrate già in vigore a partire dal 13 settembre scorso. Fra queste, le semplificazioni in materia edilizia, la liberalizzazione del mercato delle grandi locazioni ad uso diverso e le agevolazioni per gli affitti.

iStock 000019561752LargeIl Decreto 133/2014, noto come Sblocca-Italia e recante "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive", è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.212 del 12/9/2014, entrando così in vigore a partire dal 13 settembre scorso. Rispetto alle bozze che giravano nei giorni precedenti, nel testo definitivo sono state escluse alcune importanti misure a favore dell'immobiliare, come la proroga a tutto il 2015 dell'ecobonus del 65% per i lavori di efficientamento energetico e lo sgravio del 50% per le ristrutturazioni semplici, rinviati alla prossima Legge di Stabilità. Per altre misure è stata invece trovata una copertura; vediamo allora le novità che interessano il settore immobiliare, articolo per articolo.

  • Semplificazioni ed altre misure in materia edilizia: l'art. 17 prevede alcune misure per semplificare e accelerare il procedimento per il rilascio del permesso di costruire e ampliare le condizioni per ottenerne la proroga. Vengono semplificati anche gli adempimenti per la realizzazione di interventi che non determinano una trasformazione rilevante del territorio, come il frazionamento e l'accorpamento delle unità immobiliari e per l'esecuzione di varianti a permessi di costruire che non configurino variazioni essenziali.
  • Liberalizzazione del mercato delle grandi locazioni ad uso diverso dall'abitativo: al fine di attrarre i grandi investimenti esteri di carattere commerciale, l'articolo 18 del Decreto prevede la liberalizzazione del mercato delle grandi locazioni ad uso non abitativo con canone annuo superiore a 150.000 euro, anche per gli immobili adibiti ad attività alberghiera. Le parti potranno disciplinare autonomamente i termini e le condizioni del rapporto.
  • Esenzione dalle imposte di bollo e di registro in caso di accordi di riduzione dei canoni di locazione: l'art. 19 stabilisce che in caso di registrazione di una scrittura privata di riduzione canone, riferita a un contratto di affitto in corso, non saranno più dovute l'imposta di registro né quella di bollo. Tale esenzione riguarda verosimilmente tutte le scritture di questo tipo registrate da questo momento in avanti, anche se riguardanti contratti già in essere.
  • Misure per il rilancio del settore immobiliare: vengono ridefiniti i requisiti partecipativi dei soci delle SIIQ, le Società di Investimento Immobiliare Quotate, e resa più flessibile la gestione degli investimenti, al fine di superare le rigidità normative che hanno frenato lo sviluppo di tali società. L'art. 20 uniforma inoltre la normativa fiscale a quella dei fondi immobiliari.
  • Misure per l'incentivazione degli investimenti in abitazioni in locazione: trovata la copertura anche per la deduzione Irpef del 20% per chiunque acquisti o costruisca in appalto nuove case e le affitti a canone concordato, entro 6 mesi dall'acquisto e per almeno 8 anni. La deduzione è calcolata sul prezzo di acquisto fino ad un massimo di 300.000 euro, e avrà valore nel periodo 1 gennaio 2014 – 31 dicembre 2017 (art. 21).
  • Agevolazioni per i contribuenti virtuosi: l'art. 24 dà la facoltà ai Comuni di definire i criteri e le condizioni per la realizzazione di progetti che abbiano come scopo interventi per la tutela e la riqualificazione del territorio da parte di cittadini singoli o comunità. Gli interventi possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze, o strade e la valorizzazione di zone delimitate del territorio urbano o extraurbano. In cambio, i Comuni possono decidere di ridurre o esentare i volontari dalle tasse relative al tipo di attività svolta.

Mutui: tassi ai minimi storici

 

Dopo l’intervento del presidente della BCE Mario Draghi che ha determinato il taglio dei tassi di interesse e le la riduzione a -0,20% per la remunerazione dei depositi per sbloccare il credito bancario sono state diverse le novità in materia di mutui e finanziamenti.

Il tasso itnerbancario a 3 mesi era nell’ottobre 2008 salito alla cifra record di 5,39%. Oggi quello stesso tasso a raggiunto il minimo storico di 0,094%, mentre l’Euribor si avvicina sempre di più alla soglia zero raggiungendo lo 0,013%.
Dati che sembravano fantascienza fino a qualche mese fa ma fanno ben sperare, e anzi qualcuno dice che potrebbero portare addirittura in negativo i tassi Euribor.

Questa è ovviamente una buona notizia per tutti quelli che hanno un mutuo a tasso invariabile, perché seppur le variazioni sono a livelli infinetesimali e determineranno quini risparmi limitati, su un mutuo ventennale di 100.000 euro che ad esempio è stato stipulato nel 2008 quando l’euribor erea al 4,6% vedrebbe un rispamio di 300 euro mensili sulla rata iniziale.

Il risparmio deve essere considerato come derescente se si torna a ritroso nel tempo. Se infatti il medesimo mutuo fosse stato stipulato nel 2007 il risparmio sarebbe di 262 euro, nel 2006 di 170 euro, 107 euro nel 2005 e infine 95 nel 2004.
Questo perché negl ianni precedenti al 2008 le condizioni per i mutui erano meno esose.
Tuttavia bisogna considerare che anche questi mutui sono passati per i salati rincari della crisi del 2008, e questa nuova ventata di abbassamento degli interessi aiuterà sicuramente le famiglie in un momento così difficile.

Inoltre la politica della BCE sembra voler rendere tale situazione se non stabile, almeno duratura. Gli analisti infatti prevedono che nei prossimi cinque anni non si dovrebbe tornare al di sopra dell’1%. Per questo motivo molti di coloro che hanno optato per un mutuo a tasso fisso, per il quale ovviamente non vi sono modifiche in relazione alle decisioni della BCE, stanno pensando a una surroga del proprio finanziamento.

I numeri sembrano quindi certificare che siamo entrati in iuna fase dei mutui a tassi zero, attraverso il quasi azzeramento dell’euribor, l’abbassamento del tasso ufficiale di riferimento, ovvero il costo all’ingrosso del denaro che le banche pagano alla BCE dello 0,05% e un tasso sui depositi (quello che la BCE eroga alle banche che vi depositano la liquidità) allo 0,02%.

sabato 13 settembre 2014

mutui, in crescita le erogazioni da parte delle banche

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se da un lato cresce la domanda di mutui, dall'altro aumenta anche l'erogazione da parte delle banche. un dato importante che potrebbe voler dire che qualcosa si sta muovendo. tra gennaio e luglio l'ammontare complessivo di concessione di nuovi finanziamenti è stato pari a 14,6 miliardi di euro, un risultato positivo se si considera che nello stesso periodo del 2013 è stato di 11,4 miliardi
a fornire i dati è l'associazione bancaria italiana (abi), che ha preso come campione 84 banche, che rappresenta circa l'80% della totalità del mercato italiano. i dati dell'abi mostrano una forte accelerazione, su base annua, pari al 29,2%
i risultati sono buoni anche prendendo in considerazione l'intero mercato, sulla base dei dati della banca d'italia infatti il tasso annuo di crescita sfiora il 16%. il trend rimane positivo non solo se si considera lo stesso periodo del 2013, l'ammontare delle nuove erogazioni di mutui nei primi sette mesi del 2014 è infatti superiore anche al dato del 2012, quando sono stati registrati 13 miliardi di euro

iva agevolata per il recupero edilizio, tutto ciò che bisogna sapere

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dopo essere stata inserita come straordinaria nel nostro ordinamento, l'aliquota agevolata iva sul recupero del patrimonio edilizio di carattere residenziale è ora una misura stabile. si tratta di un incentivo che si applica al pagamento dei lavori relativi a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria realizzati su edifici privati a carattere abitativo
in poche parole, gli interventi e le opere edilizie per il recupero del patrimonio edilizio di carattere residenziale sono soggetti ad un'aliquota iva agevolata, inferiore a quella ordinaria e pari al 10%. possono usufruire di questa agevolazione anche gli interventi di restauro e risanamento conservativo
- quando è possibile usufruire dell'iva agevolata al 10%: è possibile usufruire dell'iva agevolata al 10% per interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, realizzati su immobili residenziali. nel caso di beni di valore significativo (ad esempio ascensori, montacarichi, infissi esterni e interni, caldaie, video citofoni, apparecchiature di condizionamento e riciclo dell'aria, sanitari e rubinetteria dei bagni, impianti di sicurezza), l'aliquota agevolata al 10% si applica solo fino alla concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi. l'iva al 10% è prevista anche per i lavori di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia
- gli interventi di manutenzione ordinaria sono: piccole riparazioni eseguite sul fabbricato; piccole riparazioni sugli impianti tecnologici; manutenzioni obbligatorie previste per gli impianti di riscaldamento; tinteggiatura delle pareti; riparazione o sostituzione di impianti elettrici, idraulici e termici; sostituzione dei sanitari; impermeabilizzazione delle coperture
- gli interventi di manutenzione straordinaria sono: sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande, con modifica di materiale e di tipologia di infisso; realizzazione e adeguamento di opere accessorie come canne fumarie, centrali termiche, scale di sicurezza, ascensori; consolidamento delle strutture nelle fondazioni o in elevazione; rifacimento di scale e rampe; realizzazione di chiusure o aperture interne che non modifichino lo schema distributivo delle unità immobiliari e dell'edificio; realizzazione di recinti, muri di cinta e cancellate; interventi finalizzati al risparmio energetico
- in che modo è possibile usufruire dell'iva agevolata al 10%: l'impresa che effettua i lavori edili deve richiedere al committente una dichiarazione (autodichiarazione) con la quale quest'ultimo si assume la responsabilità per l'aliquota iva ridotta applicata. l'impresa non può rifiutare l'applicazione di tale aliquota iva
- la dichiarazione: la dichiarazione non esonera completamente l’impresa da una eventuale contestazione sollevata dell'amministrazione finanziaria, ma può essere utile all'impresa nell'accertarsi che il fabbricato su cui si effettuano i lavori abbia effettivamente una destinazione abitativa

agevolazioni prima casa, ecco quando il mancato trasferimento della residenza non comporta la decadenza dei benefici

 

 

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il mancato trasferimento della residenza entro 18 mesi dal rogito non comporta una decadenza automatica dei benefici fiscali, se si sono resi necessari dei lavori di messa in sicurezza dell'immobile. ad affermarlo è stata la corte di cassazione che, con l'ordinanza n 19247 dell'11 settembre, ha respinto il ricorso dell'agenzia delle entrate che aveva impugnato una precedente sentenza sfavorevole

il fisco aveva impugnato la sentenza della ctr dell'emilia romagna con cui era stato bocciato il recupero a tassazione dell'ufficio. questi aveva dichiarato la decadenza dei benefici per mancanza di trasferimento della residenza nell'immobile compravenduto da parte del contribuente entro 18 mesi dal rogito. un mancato traferimento imputabile alla necessità di mettere in sicurezza l'immobile, necessità sopravvenuta dopo l'atto di acquisto

le ragioni della sentenza
in particolare, la sentenza della cassazione afferma "che la sentenza impugnata, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, non riconnette affatto l'evento inevitabile e imprevedibile impeditivo del trasferimento alla circostanza che l'immobile fosse in ristrutturazione, e quindi non abitabile, già al momento della stipula del contratto di acquisto, sebbene a eventi successivi all'acquisto, consistiti nel verificarsi di smottamenti nel sedime dell'immobile e nella strada di accesso causati da abbondanti pioggie, che hanno determinato lavori di messa in sicurezza, durati sette mesi"

benefici senza cambio residenza
qualche mese fa la corte di cassazione nella sentenza n 18770/2014 aveva sancito che il mancato trasferimento della residenza nel termine di 18 mesi dalla data di acquisto non comporta sempre la decadenza dei benefici. nel caso, infatti, in cui la domanda è stata presentata nei termini e il diniego del comune è dovuto a un fatto imputabile a un terzo, l'acquirente ha diritto a usufruire delle agevolazioni