domenica 26 aprile 2015

Euribor negativo, le banche ci ridaranno i soldi?

 

Da qualche giorno organi di informazione e social media stanno diffondendo una notizia che potrebbe avere conseguenze importanti per chi ha sottoscritto un mutuo; l’Euribor, vale a dire il tasso di riferimento legato ai costi che gli istituti di credito sostengono nelle operazioni finanziarie in euro svolte fra le diverse banche e utilizzato anche per il calcolo dei valori legati ai finanziamenti di mutuo con tasso variabile, è sceso sotto allo 0.

Partendo da questa premessa in tanti hanno cominciato a chiedersi se, essendo il costo del denaro in negativo, le banche avrebbero restituito soldi a chi aveva sottoscritto un mutuo e, in alcuni casi, si sono citati esempi di Istituti di credito che avevano effettivamente già ridato denaro ai clienti. È necessario a questo punto fare chiarezza.

Come si calcolano i tassi di interesse sui mutui

Il tasso applicato dalle banche ai mutui (deto anche TAEG, ovvero Tasso Annuo Effettivo Globale) si compone di due elementi; lo spread, vale a dire il guadagno della banca, e il tasso che, nel caso del variabile (e solo di quello) è appunto l’Euribor.

Oggi, secondo una simulazione svolta su Facile.it che ha preso in considerazione un’ipotesi di mutuo a 25 anni acceso per un importo pari a 140.000 euro e un immobile dal valore complessivo di 200.000 euro, il miglior tasso disponibile è pari all’ 1.94% di cui 1.90% è lo spread.

Per vedersi restituire soldi dalla banca, il valore dell’Euribor non solo dovrebbe arrivare al di sotto dello 0 come avvenuto (-0.04% o -0.02% a seconda dei giorni), ma dovrebbe arrivare a crollare di circa il 2% perché dovrebbe “mangiare” anche il guadagno che la Banca applica con lo spread.

Oltre a quello, la maggior parte di contratti di mutuo prevede comunque una soglia minima di sicurezza per le banche (si chiama clausola pavimento) al di sotto della quale, comunque, non si può scendere; la banca, in sintesi, non potrà arrivare in perdita su un mutuo. Ultimo, ma non meno importante, i contratti indicizzati al valore dell’ Euribor possono esserlo sia rispetto a quello calcolato a 3 mesi o ad 1 mese, bisogna quindi considerare quale dei due valori è effettivamente sceso e a quale di essi sia legato il nostro contratto di mutuo.

Da chiarire anche il fatto che, per questioni meramente contabili, solitamente il costo del denaro, l’Euribor, viene arrotondato al decimale primo; nel caso di una diminuzione pari allo 0.04%, ad esempio, il valore considerato sarebbe semplicemente pari allo 0.

Chi ha avuto indietro i soldi dalla banca?

Eppure qualcuno i soldi indietro li ha riavuti, direte voi, come mai è stato possibile? Come spesso accade nel gioco del telefono senza fili, in realtà nel passare di bocca in bocca la notizia si è trasformata, perdendo alcuni pezzi ritenuti forse poco importanti, ma fondamentali per capire l’accaduto.

Il caso cui ci si riferiva è quello di un istituto di credito spagnolo, la Bankinter, che come chiarito dal Corriere della Sera, nel 2008 aveva lanciato sul mercato un prodotto particolare che, in pratica, azzerava o quasi lo spread e che legava il tasso non all’ euro o all’Euribor, ma al valore del Franco Svizzero. Solo chi ha sottoscritto quello specifico finanziamento si è visto restituire del denaro, e non accadrà a chi ha sottoscritto un mutuo in Italia.

Ma cosa succederà allora ai mutui sottoscritti in Italia e legati all’euro?

Il calo del costo del denaro non avrà influenza sul valore dei mutui italiani? No, non è vero. Una situazione come quella che si è venuta a creare porterà fin da subito un abbassamento della rata per chi ha in corso un finanziamento a tasso variabile e comunque un beneficio complessivo sui mutui dato che, quantomeno nei piani di ammortamento più comuni sottoscritti in Italia, ciò che viene restituito prima è l’interesse che, quindi, potrebbe essere più leggero. Alla fine, tutto sommato, non avremo indietro del denaro, ma godremo comunque della situazione.

Delrio vuole confermare le detrazioni anche per il 2016

 

Buone notizie per chi sta progettando lavori di ristrutturazione per la propria abitazione, ma li prevede per il prossimo anno: il Governo, nella persona del nuovo Ministro delle Infrastrutture, Graziano Delrio, si è detto pronto a prorogare la detrazione del 50% per i lavori di ristrutturazione ed anche l’ecobonus del 65% per le opere di riqualificazione energetica. Ma non solo: stando alle promesse del Governo la platea di beneficiari verrà allargata, in maniera tale da stimolare i piccoli interventi che sono una boccata d’ossigeno per tante piccole e medie imprese italiane.

Questo, in sintesi, è quello che il Ministro ha dichiarato alla Commissione Ambiente della Camera. Un chiaro riconoscimento, quindi, del valore degli incentivi, vero e proprio “polmone” per l’edilizia tutta, anche per quanto riguarda l’occupazione del settore. Proprio per questo, Delrio lavorerà affinché la prossima legge di stabilità segua lo stesso indirizzo: più attenzione alle ristrutturazioni, tanto nel privato quanto nell’edilizia pubblica, e meno investimenti sulle grandi opere.

Ma quali sono le priorità del Ministro delle Infrastrutture, che si è da poco insediato nel dicastero di Porta Pia, all’indomani delle dimissioni di Maurizio Lupi? Tre le parole chiave: sicurezza, trasparenza e mobilità intelligente. Tutti obiettivi che l’Unione Europea praticamente ci impone.

Il Ministero redigerà entro settembre un Documento pluriennale di pianificazione (Dpp), che conterrà Piani per i singoli settori: dal Piano per gli aeroporti a quello per il dissesto idrogeologico, dal Piano per la sicurezza delle scuole al Piano per le città. Saranno inoltre presenti programmi attuativi e ipotesi di investimento per le opere pubbliche.

Tasse e tributi: come pagare con il modello F24

 

L’IMU, la Tasi e la Tari, ma anche l’Irpef, l’IVA e dal 1 giugno 2015 le sanzioni catastali sono alcuni dei tributi che possono essere pagati usando il modello F24. Tutti i contribuenti, titolari e non di partita Iva, per il versamento di tributi e imposte usando il modello di pagamento F24, detto unificato perché permette di effettuare on un’unica operazione il pagamento delle somme dovute e al tempo stesso compensando il versamento con eventuali crediti.

Il modello, reperibile sul sito dell’Agenzia delle entrate, si divide in sezioni, in ciascuna delle quali sono presenti dei campi che i contribuenti devono compilare. Per pagare l’Irpef o l’Iva si utilizza la sezione “Erario”, mentre per l’Irap e l’addizionale regionale all’Irpef si utilizza la specifica sezione “Regioni”. Per le imposte comunali si utilizza la sezione “Imu e altri tributi locali”.

Tutti gli importi devono sempre essere indicati con le prime due cifre decimali. Se vi sono più cifre decimali, si deve arrotondare la seconda cifra decimale per eccesso (ad esempio 74,955 euro arrotondato diventa 74,96 euro) se la terza cifra è uguale o superiore a 5 o per difetto (ad esempio 74,952 euro arrotondato diventa 74,95 euro) se la terza cifra è inferiore a 5.

Al lungo elenco delle imposte che si pagano usando il modello F24, si aggiungono dal 1 giugno 2015 anche i tributi speciali catastali, insieme alle sanzioni e agli interessi dovuti in seguito alla notifica di avvisi di accertamento relativi all’inosservanza della normativa catastale.

Così l’F24 potrà essere utilizzato anche per il pagamento di:

  • tributi speciali catastali (ad esempio i certificati, copie ed estratti degli atti e catastali conservati presso gli uffici del Catasto, consultazione degli atti catastali)
  • relative sanzioni amministrative e interessi
  • imposta di bollo correlata ad adempimenti per accertamenti catastali;
  • recupero di spese per volture;
  • spese per la notifica di atti catastali;
  • oneri accessori per operazioni catastali;
  • altre spese per operazioni catastali.

L’F24 si può pagare in contanti presso le banche con assegni bancari e circolari, o anche con il bancomat ovvero presso gli uffici postali con assegni postali, assegni bancari su piazza, assegni circolari, vaglia postali, o carta Postamat.

Se i titolari di partita Iva hanno l’obbligo di effettuare i versamenti fiscali e previdenziali esclusivamente in via telematica, dal 1 ottobre 2014, anche chi non ha la partita IVA deve pagare l’F24 on line in casi specifici. In particolare quando il saldo è:

  • uguale a zero
  • superiore a 1000 euro

Per pagare il modello si utilizza il servizio F24 web dell’Agenzia delle entrate, con la registrazione ai canali telematici Fisconline o Entratel, oppure tramite un intermediario abilitato, come il Caf o il proprio commercialista, oppure servizi di internet banking messi a disposizione dalle banche e Poste Italiane). Il modello F24 si paga on line, seguendo queste modalità, anche quando vi siano crediti da usare in compensazione.

Affitto, per gli oneri accessori occorre diversificare le aliquote Iva.

 

Affitto, per gli oneri accessori occorre diversificare le aliquote Iva.

Le spese di elettricità, riscaldamento, acqua e rifiuti, quando siano compresi nel canone di affitto, devono essere valutate separatamente ai fini Iva, a meno che dal contratto non si rilevi una connessione inscindibile degli elementi economici. E' questa la sentenza della Corte Europea di Giustizia relativa a un caso nato all'estero ma interessante anche per la disciplina italiana.

corte giustizia europeaNell'ambito della locazione di un immobile, le forniture di elettricità, riscaldamento e acqua, oltre alla raccolta dei rifiuti e alle pulizie eseguite da soggetti terzi, devono essere considerate prestate dal locatore all'inquilino, al quale vengono addebitati i costi; ciò nel caso in cui il proprietario abbia concluso i contratti per la fornitura delle prestazioni, in quanto è lui direttamente ad acquistare presso i soggetti fornitori le prestazioni per l'immobile concesso in locazione. E' questa l'interpretazione della Corte Europea di Giustizia in merito alla direttiva 2006/112/CE, riproposta nell'ambito di una controversia che vede protagonisti il Fisco polacco e una società immobiliare incaricata di locare i beni dello Stato.

La controversia sorge in capo alle modalità di calcolo Iva e alle aliquote applicabili. La società immobiliare polacca, infatti, nell'ambito delle proprie attività acquista le prestazioni da fornitori specializzati e ne rifattura i costi al conduttore, che usufruisce delle utenze e della raccolta dei rifiuti prestati dal locatore. L'agenzia fattura quindi all'inquilino gli anticipi con le quote stabilite nel contratto di locazione e con applicazione dell'aliquota impositiva vigente per ciascuna utenza, regolarizzando i conti a fine anno in base al consumo effettivo di acqua, luce e gas. Tuttavia nell'aggiustare i calcoli, bisogna considerare che l'aliquota Iva applicabile risulta diversa a seconda che la prestazione sia fatturata separatamente o incorporata nel canone di locazione. In seguito all'incremento dell'Iva a partire dal 1 gennaio 2011, nasce tra le parti la questione relativa alle aliquote da applicare, e viene presentata domanda di interpello al Ministero delle Finanze polacco, che a sua volta si rivolge alla Corte Europea.

Secondo i giudici europei, dunque, le forniture di utenze, raccolta dei rifiuti e servizi di pulizia devono essere considerate prestate dal locatore nel caso questi abbia concluso i contratti per la fornitura delle prestazioni, e si limiti a trasferirne i costi al conduttore. Inoltre tali servizi, se compresi nell'affitto di un bene immobile, costituiscono prestazioni distinte e indipendenti da valutare separatamente ai fini Iva, ad eccezione di alcuni casi, in particolare quando alcuni elementi dell'operazione risultino così strettamente collegati tra loro da formare un'unica prestazione economica difficilmente scomponibile.

Tali principi interessano anche la disciplina applicata in Italia: tuttavia la Corte Europea rimanda ai giudici nazionali le valutazioni necessarie, tenendo conto dell'insieme delle circostanze in cui si svolgono la locazione e le prestazioni e in particolare, come dicevamo prima, dei singoli elementi che caratterizzano il contratto. Ad esempio, se il conduttore ha la possibilità di scegliere il prestatore del servizio e le modalità di utilizzo, le prestazioni possono essere considerate distinte dalla locazione. Se i servizi (come la pulizia delle parti comuni di un immobile in condominio) possono essere organizzati individualmente da ciascun inquilino, occorre considerarli distinti dalla locazione. La sentenza quindi propone un'interpretazione che dà rilevanza al requisito oggettivo della fornitura, mentre in Italia, con l'art. 9 della legge n. 392/78, la rilevanza spetta al requisito soggettivo, ossia alla specifica attività imprenditoriale del locatore.

venerdì 17 aprile 2015

Di mutui nuovi di zecca se ne continuano a vedere pochi


La casa la vende la banca, tanti annunci ma mutui zero
Stanno scendendo in campo con grande dispiegamento di mezzi, facendo arrabbiare - e anche preoccupare - gli agenti immobiliari che si sentono minacciati - è proprio il caso di dire - in casa loro.
 
Stiamo parlando del mondo delle banche che si sta lanciando nel business immobiliare.
 
Una “invasione di campo” – come la chiama qualcuno - che non riguarda certamente tutti gli istituti italiani, ma sta di fatto che due grossi nomi come Unicredit e Intesa San Paolo nel giro degli ultimi 12 mesi si sono attrezzati con una loro “divisione casa”, con cui mirano a una consulenza a tutto tondo alla loro clientela, vecchia e nuova.
 
Unicredit è certamente in prima linea: dai dati comunicati, solo in Lombardia ad oggi la banca ha già raccolto incarichi di mediazione per oltre 1.500 immobili, concentrati soprattutto su Milano dove gli immobili da vendere sono 950.
 
Più o meno sulla stessa linea i numeri comunicati a metà marzo in Piemonte, dove gli sportelli del gruppo se la devono vedere con 1.400 immobili in vendita, di cui il capoluogo Torino fa anche qui la parte del leone.
 
La differenza - in positivo per chi vende e compra casa - gli sportelli bancari potrebbero farla dal punto di vista dell'accesso al credito (da mandare a buon fine sia per rapidità e completezza con cui viene chiusa la pratica mutuo, sia per il Loan to value sul valore dell'immobile).
 
Ma anche qui si sta rivelando tutt'altro che una passeggiata.
 
Perchè è vero che l'erogato concesso ai privati per l'acquisto della casa sta salendo, dopo anni in cui i rubinetti del credito sono rimasti asciutti, ma una grossa fetta (circa il 60% dei prestiti concessi) di una torta neanche tanto grande (certamente lontanissima da quella degli anni del boom immobiliare, dove i mutui si davano a chiunque e al 100%) è ancora rappresentata da surroghe e sostituzioni di vecchi finanziamenti rinegoziati a condizioni più vantaggiose.
 
Di mutui nuovi di zecca se ne continuano a vedere pochi e anche se la domanda di chi vuole comprare casa è tornata a bussare agli sportelli, gli importi finanziati sono sempre più bassi (difficilissimo oggi che il L-t-v vada oltre il 60-70%).
 
Quindi punto a capo: i nuovi operatori sul mercato ci sono, ma devono dimostrare di avere una marcia in più. 

mercoledì 15 aprile 2015

Mutui: domanda da record

Mutui: domanda da record
comprare-casa-mutuo-fondiario-ctcu Tassi ancora in discesa sia per i mutui per acquisto abitazione da 3,07% di febbraio a 3,01% di marzo, che per i crediti al consumo da 8,71% di febbraio a 8,64% di marzo (dati Bankitalia).
Marzo 2015 segna un “record assoluto” per Crif da quando ha iniziato a rilevare l’andamento delle richieste di mutuo mensilmente, + 49,4% rispetto a marzo 2014. Il primo trimestre 2015 si chiude quindi con un +37,5% rispetto allo stesso periodo del 2014, nonostante i numeri positivi rimane ancora molta la distanza dai volumi prodotti nel periodo pre-crisi, ridotti di quasi un terzo.
Crif inoltre afferma che la media del mutuo richiesto oggi ammonta a circa 123mila euro e la durata media è tra i 15 e i 20 anni.

Fonte casa24.ilsole24ore.com.

domenica 12 aprile 2015

Nel 2015 la metà dei mutui concessi è a tasso fisso. Confermata la corsa alla surroga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secondo l’Osservatorio Mutuionline.it, la surroga copre fino al 60% del mercato, contro il 35% della prima casa. Il 26% dei finanziamenti ha un loan to value compreso tra il 70 e l’80%...

Nel 2015 la metà dei mutui concessi è a tasso fisso. Confermata la corsa alla surroga
E. Sg.
Tue, 07 Apr 2015 17:49:55 GMT

Come sospendere le rate dei mutui con la nuova moratoria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sono pronte le regole per la nuova moratoria sui mutui, per gli anni 2015-2017, come indicato dalla Legge di stabilità 2015 (articolo 1, comma 246). Ma ci vorranno ancora fino a due mesi di tempo prima che si aprano le pratiche....

Come sospendere le rate dei mutui con la nuova moratoria
Wed, 08 Apr 2015 17:07:28 GMT

Tutti le regole per sfruttare il bonus mobili: i paletti della manutenzione straordinaria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tra la sua entrata in vigore (giugno 2103) e la fine del 2014, il bonus mobili ha portato una spesa collegata pari a 1,9 miliardi...

Tutti le regole per sfruttare il bonus mobili: i paletti della manutenzione straordinaria
Wed, 08 Apr 2015 17:14:56 GMT

Mutui, continua il momento positivo: tassi più bassi e domanda «record»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Richieste cresciute di quasi il 50% su marzo 2014, quando il dato era già positivo: per Crif si tratta di un «record assoluto», ma i livelli pre-crisi sono ancora distanti. Intanto, secondo il Bollettino statistico Bankitalia, i tassi a febbraio sono stati pari al 3,01% a fronte del 3,07% di gennaio...

Mutui, continua il momento positivo: tassi più bassi e domanda «record»
Thu, 09 Apr 2015 15:51:10 GMT

tfr in busta paga: modulo per la richiesta già disponibile, ma l'attuazione slitterà ad aprile

 

è stato pubblicato in gazzetta ufficiale il decreto che contiene tutte le informazioni per richiedere il tfr in busta paga, compreso il modulo per la richiesta. ma per i consulenti del lavoro, la tempistica stretta impedirà che sia possibile disporre dell'anticipo già a marzo. il tutto con ogni probabilità slitterà ad aprile

tfr in busta paga, il decreto
è stato pubblicato in gazzetta ufficiale il dpcm che stabilisce le modalità per riechiedere il tfr in busta paga direttamente all'azienda. a farne richiesta potranno essere tutti i lavoratori dipendenti da datore di lavoro del settore privato, con un rapporto di lavoro subordinato in essere da almeno sei mesi. il decreto contiene anche il modulo per fare richiesta del tfr

tfr in busta paga da aprile
sebbene il meccanismo sia già in moto, secondo i consulenti del lavoro sarà impossibile che l'anticipo sia presente già nella busta paga di marzo. e questo nonostante la legge preveda che il periodo di liquidazione vada proprio da marzo 2015 a giugno 2018. "non ci sono più i tempi tecnici - hanno fatto sapere - per acquisire le disposizioni attuative e gestire il modello per effettuare la richiesta ai datori di lavoro"

Un progetto per il giardino della villetta

 

Quesito di Marinella C: Vorrei il consiglio di un vostro esperto per progettare il giardino per una villetta. Ci piace uno stile piuttosto moderno, magari con qualche dettaglio classico come grandi pietre per creare magari delle aiuole dove mettere un ulivo o una cycas. Nella parte di giardino fronte strada, è stato disegnato un piccolo cordolo di muro che dalla casa va verso la pensilina d’ingresso che vorremmo fosse realizzata magari con vasche fiorite o analoghi.

  • Risponde il botanico Pietro Bruni, progettista di giardini e terrazzi, www.pietrobruni.it

Il giardino progettato si sviluppa tutto intorno alla casa. È quindi una cornice ideale dentro la quale dipingere il nostro quadro con i colori meravigliosi che il mondo vegetale ci fornisce. All’ingresso saremmo accolti da Agapanthus africanus e accompagnati poi fino alla porta di casa da bordure profumate di lavande e di Helichrysum italicum. All’entrata di casa, per dare uno stile moderno al giardino, abbiamo scelto due vasi di resina cubici, color antracite, nei quali saranno ospitate due bei esemplari di Cycas revoluta.

Procedendo verso sinistra troviamo un bellissimo mixed border arbustivo caratterizzato dalla lunga fioritura della Rosa chinensis mutabilis, da lillà e da Osmanthus fragrans. Dietro queste piante ci saranno i rincospermi (Trachelospermus jasminoides) che creeranno un muro verde che darà profondità al giardino. Accanto a quest’esplosione di colori e profumo, ci sarà una deliziosa zona frutteto che non deve mai mancare: essendo in un giardino il punto di contatto più profondo tra uomo e natura.

Andando avanti troviamo un bellissimo ulivo circondato da una splendida panchina di duraturo legno teck. Seduti qui sarà bellissimo leggere un libro o godersi le fantastiche rose fragrant cloud che si arrampicheranno sul muro attiguo. Dietro la casa, un’elegante siepe di bosso incornicerà un bellissimo mixed border di piante erbacee perenni che nella bella stagione farà capolino da dietro la siepe. Il mixed border comprenderà diverse notevoli piante quali la gaura e le Salvie mycrophilla. Dietro la parte arrotondata della siepe avremo un’area orto con verdure, insalate e piante aromatiche. Davanti alla sala da pranzo e cucina ci sarà un pergolato di vite vergine e di Clematide montana. Sull’ultimo lato del giardino un muro verde di hardenbergia e rincospermo sarà contornato alla base da bellissime crocosmia color rosso e arancione.

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Un progetto per il giardino della villetta
redattore
Wed, 08 Apr 2015 05:00:28 GMT

Affitti: breve guida ai contratti di locazione e al regime fiscale applicabile

 

Al giorno d’oggi è sempre più difficile acquistare la casa dei propri sogni, complice la crisi economica che ostacola l’accesso al credito, soprattutto per i giovani. Molti quindi decidono di prendere un appartamento in affitto. A canone assistito o a uso transitorio o ancora con la formula del “4+4”, sono tante le tipologie di contratto di locazione previste dalla Legge. Vi spieghiamo quante e quali sono e il regime fiscale applicabile.

Nel contratto di locazione le parti sono due: da un lato il proprietario dell’immobile, detto locatore e dall’altro l’inquilino, detto conduttore o locatario. A dettare le regole generali sugli affitti è la Legge 9 dicembre 1998, n. 431, intitolata “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo”. La locazione è un contratto con natura consensuale e forma libera. La durata di regola segue la classica formula del “4+4”, intesa come quattro annualità rinnovabili di ulteriori 4.

Contratto di locazione a canone libero

Il contratto di locazione abitativa più utilizzato è quello a canone libero, così chiamato perché l’importo è liberamente determinato dalle parti. La durata minima e le modalità di rinnovo, recesso, ecc sono invece dettate dalla Legge.

Contratto di locazione a canone assistito

Nei Comuni ad alta densità abitativa, il locatore-proprietario, a fronte di agevolazioni fiscali, può decidere di utilizzare dei modelli contrattuali standard per la locazione, che vengono stipulati a livello locale dalle associazioni rappresentative della categoria dei proprietari e di quella degli inquilini. Il canone è assistito nel senso che è oggetto di trattative e non può essere deciso liberamente dal proprietario. In genere ha durata fissa di 3 anni, prorogabili di altri due, sempre che il locatore, per esigenze personali, non abbia provveduto ad inviare tempestivamente al conduttore la disdetta entro il termine di 6 mesi prima della scadenza triennale.

Contratto di locazione ad uso transitorio

Per motivi di lavoro può capitare che un soggetto debba trasferirsi in un’altra città e quindi sorge l’esigenza di prendere un immobile in affitto. In tal caso si può utilizzare la tipologia contrattuale della locazione ad uso transitorio. Con tale contratto il proprietario di un immobile concede per un limitato periodo di tempo e per un’esigenza transitoria specifica (ad esempio motivi di lavoro) il godimento di un immobile dietro pagamento, per un periodo limitato da 1 ad un massimo di 18 mesi. La durata così anche l’esigenza temporanea, devono essere specificatamente indicate nel contratto, altrimenti questo risulta soggetto alla disciplina ordinaria con durata di 4 anni + 4 anni. Non è necessario dare la disdetta perché il contratto scade naturalmente alla fine del tempo indicato.

Particolare tipologia di contratto di locazione ad uso transitorio, è quello previsto per gli studenti universitari fuori sede. In tal caso l’esigenza transitoria riguarda la permanenza in una città universitaria per motivi studio: il canone non è liberamente pattuito dal proprietario ma deve attenersi a quello stipulato da accordi territoriali. La durata della locazione varia da un minimo di 6 ad un massimo di 36 mesi.

Come si registra e quali tasse si pagano

Una volta stipulato il contratto di locazione deve essere registrato all’Agenzia delle entrate (si precisa che la registrazione è obbligatoria solo se la durata del contratto supera i 30 giorni all’anno) seguendo specifiche modalità:

• On line dal sito dell’Agenzia, dotati di credenziali (nome utente e password)
• Agli uffici territoriali delle Entrate, presentando il modello RLI; debitamente compilato, scaricabile gratuitamente sempre sul sito (www.agenziaentrate.gov.it).

Per la registrazione di un contratto di locazione sono dovute l’imposta di registro e l’imposta di bollo. L’imposta di registro, per immobili ad uso abitativo, ha misura pari al 2 per cento del canone annuo moltiplicato per il numero degli anni della locazione. Per i contratti di locazione a canone concordato, riguardanti immobili che si trovano in uno dei Comuni ad alta densità abitativa, la base imponibile su cui calcolare l’imposta è ridotta del 30%. A pagarla sono il locatore e il conduttore, 50 e 50. Per ogni copia del contratto da registrare si paga anche l’imposta di bollo di 16 euro ogni 4 facciate scritte.

Si può anche optare per pagare un’imposta sostitutiva, ossia la cedolare secca. Regime di tassazione alternativo, con la cedolare si paga un’imposta che sostituisce l’Irpef e le relative addizionali. Chi sceglie la cedolare non dovrà pagare nè l’imposta di registro, né quella di bollo. L’imposta ha aliquote diverse a seconda della tipologia di contratto di locazione a cui si applica:

• al 21% sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti per i contratti a canone libero
• al 10% dal 2014 al 2017 ( e dal 15% dal 2018) per i contratti stipulati nei Comuni con carenze di disponibilità abitative (Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia e dei comuni confinanti con gli stessi nonché gli altri comuni capoluogo di provincia) e in quelli ad alta tensione abitativa.

Benefici per la prima casa: quando decadono?

 

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Nonostante ormai siano stati affrontati a più riprese i benefici fiscali di cui si può usufruire acquistando la prima casa, forse è bene sottolineare come questi possano anche decadere. I motivi sono svariati e ruotano intorno al mancato rispetto dei requisiti richiesti, o a comportamenti scorretti dopo l’acquisto.

Cause di decadenza

  • Quando le dichiarazioni fatte durante l’atto di acquisto sono false;
  • il contribuente è tenuto a trasferire la propria residenza nel luogo dove l’immobile è stato acquistato entro 18 mesi. Tale causa di decadenza non vale però per coloro che prestano servizio per le forze armate, di polizia, di ordinamento civile e militare;
  • al momento dell’acquisto dell’immobile, davanti il notaio, è necessario che venga specificato di voler adibire la dimora a prima casa. In quanto ciò deve comparire sull’atto notarile come una dichiarazione di intento;
  • quando l’abitazione è venduta o donata prima che siano trascorsi cinque anni dalla data di acquisto. Almeno che entro un anno non si compri un altro immobile e lo si adibisca ad abitazione principale. Ciò non vale però se viene stipulato entro un anno dalla vendita dell’immobile un contratto preliminare, in quanto questo non produce l’effetto reale del trasferimento del bene.

Le agevolazioni non si perdono

  • Se entro un anno dalla vendita si acquista un’abitazione situata in uno stato estero, che adotta con l’Italia una cooperazione amministrativa, al fine di controllare che effettivamente la casa sia stata adibita a prima abitazione;
  • entro un anno dalla vendita o donazione si acquista un terreno sul quale si costruisce una casa e la si adibisce ad abitazione principale.

Sanzioni per la perdita dei benefici fiscali e ravvedimenti

Non solo possono essere perse tutte le agevolazioni fiscali, ma può esserci la necessità di versare le imposte risparmiate, gli interessi e subire una sanzione del 30% dell’imposta stessa. In questo caso però vi può essere anche un ravvedimento da parte del contribuente, che può rimediare alle violazioni commesse riuscendo ad ottenere una forte riduzione delle sanzioni. Ciò accade quando:

  • la violazione non è stata contestata dall’ufficio;
  • non siano iniziate ispezioni e verifiche;
  • non siano incominciate altre attività amministrative di accertamento (notifiche di inviti a comparire, richieste di esibizioni documenti, invio questionari ecc.).

mercoledì 8 aprile 2015

Istat, prezzi delle case in calo del 4,2% nel 2014. Trend in frenata: -2,9% nel quarto trimestre

 

 

 

 

 

 

 

 

La discesa, nota l'Istat, è dovuta «sia ai prezzi sia delle abitazioni esistenti sia di quelle nuove (rispettivamente -3,6% e -1,2%)». Nel 2013 la discesa era stata del 5,7%...

Istat, prezzi delle case in calo del 4,2% nel 2014. Trend in frenata: -2,9% nel quarto trimestre
Emiliano Sgambato
Fri, 03 Apr 2015 14:47:11 GMT

Le assicurazioni condominiali

 

assicurazioni-condominiali


L’assicurazione condominiale
, nota anche come polizza globale fabbricati viene stipulata da coloro che abitano all’interno di un fabbricato di cui non sono proprietari. Attraverso il pagamento di una determinata somma, detta premio, ci si assicura su alcuni danni che possono verificarsi nell’immobile.

Chi sottoscrive il contratto

In un condominio solitamente è presente un amministratore, che ha anche il compito  di sottoscrivere l’assicurazione condominiale a nome di tutti i condomini, ai quali poi spetterà di versare la somma stabilita in base al costo complessivo. La copertura sui danni deve essere preventivamente stipulata al fine di poter stabilire cosa possa interessare o meno il fabbricato dove si abita.

L’amministratore però non può prendere una decisione per proprio conto, in quanto è necessario che sia convocata un’assemblea che dovrà raggiungere nella prima convocazione la maggioranza dei presenti e 500 millesimi, mentre nella seconda convocazione basterà la maggioranza di almeno 333 millesimi. La decisione autonoma dell’amministratore può avvenire solamente nel caso in cui non sia possibile convocare tutti i condomini, ma deve essere titolare di un mandato che non superi il contratto assicurativo che andrà a stipulare.

Se viene firmato un contratto contro la volontà dei condomini

Qualora l’amministratore decida di firmare un’assicurazione condominiale senza rendere partecipi gli abitanti del fabbricato l’assemblea può ratificare la stipula, oppure il contratto può essere ritenuto non valido. In questo ultimo caso è proprio l’amministratore a dover essere ritenuto responsabile sia verso il condominio che verso l’assicurazione.

Cosa copre la polizza

La polizza solitamente copre i danni provocati da calamità naturali, i danni sul fabbricato e i danni causati dal fabbricato a terzi (es: disservizi di impianti domestici). In tutto ciò però non rientrano i danni causati da incuria o negligenza. Qualora il danno fosse maggiore rispetto alla copertura assicurativa  saranno i condomini stessi che dovranno provvedere alla differenza del costo.

I costi annuali di un’assicurazione condominiale

Solitamente la media dei costi oscilla tra i 100 e i 200 euro annuali e si determina in base alla località dove si trova l’immobile e alla struttura stessa.

Sottotetto: dopo la ristrutturazione, l’arredo giusto

 

Arredare un sottotetto non sempre è una sfida semplice, poiché si tratta in genere di spazi anche di superficie estesa ma volumetricamente articolati, a volte privi di partizioni per un effetto open space che non ne attenui il fascino. Molte sono tuttavia attualmente le soluzioni che le aziende propongono, sia a catalogo sia soprattutto su misura, per risolvere ogni tipo di ambientazione e di esigenza abitativa. Qui di seguito qualche suggerimento utile per un buon risultato, insieme funzionale e scenografico.

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Zona giorno

Saper sfruttare i vincoli delle pendenze della copertura è la prima regola da seguire per un risultato interessante in ogni caso: inserire arredi di altezze differenti dà infatti la possibilità di ritmare lo spazio e di creare più isole funzionali in un medesimo ambiente, armonizzando l’insieme seguendo diverse prospettive visuali. Importante anche valutare l’apporto luminoso delle eventuali aperture raso falda, per decidere se optare per un total white minimalista, molto elegante, oppure osare un intervento cromatico più deciso.

Arredi sartoriali di Zordan Tailor Made per questo attico di ampia metratura, organizzato sfruttando ogni parete della zona giorno (e non solo) con librerie e contenitori modulati sulle diverse altezze. Una soluzione ottimale anche dal punto di vista acustico, dato che l’arredo perimetrale ovatta i suoni e crea una sensazione di nido confortevole del tutto singolare. Le finiture sono declinate nei toni neutri del bianco impreziosito però da riflessi argentei che richiamano le superfici madreperlacee delle perle e delle conchiglie. Progetto Studio Carollo e Tosato Architetti Associati. www.zordan1965.com

Cucina

Forse la zona più semplice da risolvere, anche se si potrebbe pensare il contrario, è la cucina, che grazie alla modularità di basi e componenti ben si adatta alle differenti quote di una mansarda. In genere sempre meglio optare per uno sviluppo orizzontale privo di pensili, in modo da poter lavorare anche dove l’altezza è minore, ma nulla impedisce di aggiungere contenitori sospesi o colonne dove lo spazio è più agevole. Utili le penisole, che a centro stanza servono sia da ulteriore piano per la preparazione dei cibi sia da tavolo. Nessun problema per gli elettrodomestici, tutti facilmente posizionabili sottopiano (per casi estremi esistono frigoriferi di questo tipo, tradizionali o a cassetti), anche se può essere interessante, per spezzare l’orizzontalità, trovare un angolo alto dove posizionare un frigorifero freestanding che diventi protagonista. Molto importante poi lo studio dell’illuminazione, perché se quella naturale è carente, va incrementata la luce artificiale mediante applique a parete, lampade a braccio mobile o faretti orientabili.

La ridotta superficie di questo ambiente cucina non impedisce di ottenere il massimo della funzionalità grazie a una soluzione su misura di Zaccaria Monguzzi, che permette di sfruttare a pieno le differenti quote della copertura inclinata: frigorifero, colonna contenitiva e tavolo a penisola nella zona più alta, basi e pensili a sviluppo orizzontale dove il tetto è basso. La struttura è di nobilitato, con ante tinta rovere effetto quasi sbiancato, il piano invece di laminato spesso 3 cm con profilo a D. Prezzo su progetto. www.zaccariamonguzzi.com

Zona notte

Due le regole per organizzare una camera da letto mansardata: armadio contro la parete più alta o utilizzato come separé tra zona notte e zona giorno, letto dove le quote si riducono. Nulla vieta tuttavia, se la metratura lo consente, di mettere quest’ultimo a centro stanza, per lasciare spazio a contenitori bassi lungo la parete perimetrale di minor altezza. Particolarmente scenografico poi, se si dispone di una finestra raso falda, il posizionamento del letto in modo da riuscire a scorgere il cielo da distesi, per addormentarsi guardando la luna e le stelle. In entrambe le soluzioni è comunque sempre meglio scegliere un supporto con base molto bassa, in modo da sfruttare al massimo l’altezza ridotta dell’ambiente e nel contempo non spezzare visivamente l’armonia dell’insieme di un volume articolato. L’armadio invece, meglio se viene costruito su misura o con elementi di questo tipo accostati ad altri standard, per non perdere neanche un centimetro di capienza.

Questo armadio di Lema, con ante lisce a battente e maniglie a ponte, è composto da due elementi di serie e uno con taglio apposito per mansarda. La struttura è laccata opaca color Sabbia, mentre le ante sono laccate lucide in tinta Scoglio. L’interno, totalmente attrezzato, è finito in melaminico larice sbiancato. Misure armadio a sinistra L 22,1 x P 60 x H 204,8 cm; armadio a mansarda L 284,6 x P 60 x H 204,8 – 288 cm; armadio a destra L 22,1 x P 60 x H 262,4 cm. Prezzo su progetto. www.lemamobili.com

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Duke Desk di Calligaris ben si presta a creare una zona studio anche in mansarda, di poco ingombro ma funzionale grazie alla sagomatura ergonomica e al cassetto centrale sottopiano. La struttura è di metallo cromato, con piano bianco lucido. È abbinata alla cassettiera Trailer di legno finito bianco lucido con piano superiore utilizzabile come vassoio e alla sedia Basil, con scocca anatomica di Restilon® in sei diverse tinte possibili e struttura a slitta di acciaio satinato (disponibile anche a quattro gambe). Misure scrivania L 115 x P 65 x H 75, prezzo 508 euro. Misure cassettiera L 47 x P 47,5 x H 63, prezzo 475 euro. Prezzo della sedia 124,5 euro. www.calligaris.it

ISEE 2015: dai modelli alla richiesta, tutto quello che c’è da sapere

 

Dal 1° gennaio 2015 è entrato in vigore il nuovo ISEE, l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente che misura il reddito delle famiglie, necessario per richiedere prestazioni assistenziali come gli assegni familiari, assegno nucleo familiare e di maternità, l’iscrizione all’asilo nido comunale, la carta acquisti o la riduzione delle tasse universitarie.

Nel nuovo ISEE verrà ridimensionata l’autocertificazione delle informazioni da parte dei cittadini, visto che molti dati riguardanti il reddito delle famiglie verranno attinti dagli archivi dell’Agenzia delle entrate (ad esempio il reddito complessivo ai fini IRPEF) e dell’INPS (ad esempio l’indennità di accompagnamento). Ovviamente il cittadino continuerà a usare l’autodichiarazione ad esempio per i dati anagrafici.

Il documento che contiene le informazioni di carattere anagrafico, reddituale e patrimoniale necessarie a descrivere la situazione economica del nucleo familiare è la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica), la cui compilazione serve per richiedere prestazioni sociali agevolate e servizi assistenziali la cui erogazione dipendente dalla situazione economica del nucleo familiare del richiedente. In merito proprio alla DSU, i modelli previsti sono diversi a seconda della prestazione da richiedere e sono:

  • DSU MINI: consente di calcolare l’ISEE ordinario per chiedere la generalità delle prestazioni agevolate
  • DSU Integrale: va compilata se ricorrono particolari situazioni familiari (ad esempio in caso di genitori non coniugati o per le prestazioni socio-sanitarie)
  • DSU ISEE Corrente: va compilata per richiedere l’ISEE corrente in caso di variazione della situazione lavorativa di uno o più componenti della famiglia.

Per quanto riguarda la validità della DSU, questa è valevole dalla data di presentazione fino al 15 gennaio dell’anno successivo. Proprio per la diversità di prestazioni che si possono richiedere e per la presenza di determinate caratteristiche del nucleo familiare esistono diverse tipologie di ISEE:

  • ISEE ordinario o standard: viene usato per la generalità delle prestazioni sociali agevolate
  • ISEE Università: utilizzabile per le prestazioni per il diritto allo studio universitario previsa identificazione del nucleo familiare di riferimento dello studente
  • ISEE socio-sanitario: utilizzabile per le prestazioni socio-sanitarie per cui è possibile scegliere un nucleo familiare ristretto rispetto a quello ordinario
  • ISEE Sociosanitario-residenze: utilizzabile per le prestazioni socio-sanitarie residenziali per cui è possibile scegliere un nucleo familiare ristretto.
  • ISEE con genitori non coniugati tra loro e non conviventi: utilizzabile per le prestazioni rivolte ai minorenni/ studenti universitari che siano figli di genitori non coniugati tra loro e non conviventi e tiene conto della situazioni economica del genitore non convivente.

    Dopo aver compilato la DSU a seconda della prestazione che si deve richiedere (i modelli si trovano sul sito INPS a cui si accede tramite il proprio PIN che rilascia l’Istituto nazionale di previdenza sociale), il contribuente può chiedere di farsi calcolare e rilasciare l’ISEE all’Inps, al Comune di residenza o ad un CAF gratuitamente. Nel caso si decidesse di rivolgersi a questi ultimi due, la richiesta dal CAF o dal Comune viene inoltrata all’INPS che esegue il calcolo e nei successivi 10 giorni invia al richiedente l’ISEE, anche all’indirizzo PEC (posta elettronica certificata) indicata nella DSU; altrimenti per chi non fosse provvisto di PEC, l’ISEE sarà messo a disposizione online sul sito INPS, visibile dal proprio cassetto previdenziale, accessibile sempre con il PIN o, dopo aver firmato apposita delega al CAF o Patronato, l’INPS lo trasmette per nome e conto del richiedente a questi ultimi.

Lavori in bagno e in cucina: sono detraibili? La risposta del commercialista

 

Tra gli interventi più frequenti nelle case non nuove, si annoverano soprattutto quelli in bagni e cucine, che maggiormente necessitano di essere rinnovati. Si rifanno le piastrelle oltre che gli impianti, si sostituiscono i mobili o i sanitari. Quindi sono numerose le domande che i nostri lettori ci rivolgono su questi argomenti. Ancora una volta, in materia di detrazioni fiscali risponde il nostro esperto Carlo Tagini, commercialista, Studio Associato Cerati Tagini, Milano, tagini@marfal.it

Domanda di Denis: Vorrei rifare gli impianti idrosanitari e di riscaldamento, cambiare i sanitari e le piastrelle del bagno, cambiare i tubi del gas, e rinnovare la cucina (piastrelle, impianti di scarico e acqua). Il mio Comune dice che sono opere di manutenzione ordinaria senza obbligo di comunicazione. Però leggendo la guida dell’Agenzie Entrate alla voce “Sostituzione di impianti e apparecchiature Sanitarie e realizzazione e miglioramento dei servizi igienici” sono inserite nelle Manutenzioni Straordinarie quindi detraibili. Le opere le vorrei fare io in economia ma non capisco se posso detrarle, perchè alcuni tecnici mi dicono di sì, altri di sì ma solo se lo fai fare ad una ditta. Quindi posso o no detrarre il 50% del materiale da me usato, i sanitari, più l’eventuale nuova cucina e lavatrice con bonus mobili? Se Sì, oltre alla regola dei bonifici riportata nella guida, è meglio comunque fare una comunicazione al Comune fatta da me (atto notorio di lavori?
Risposta: Innanzitutto non necessariamente vi è correlazione fra interventi agevolabili e comunicazione al Comune: pertanto è corretta l’interpretazione del lettore e le opere indicate sono sicuramente detraibili. Per quanto riguarda i lavori effettuati in economia, come anche confermato a più riprese dall’Agenzia delle entrate, si ha diritto alla detrazione limitatamente alle spese di acquisto dei materiali utilizzati. Relativamente agli arredi si rimanda a quanto più volte scritto: è possibile fruire del bonus mobili in presenza una ristrutturazione edilizia, o comunque di una manutenzione straordinaria o risanamento conservativo dell’immobile, in questo caso non si ritiene si configuri una ristrutturazione. Infine, mentre è necessario rispettare le consuete regole di pagamento mediante bonifico, non si pensa vada effettuata alcuna comunicazione al Comune ma sia sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’effettuazione dei lavori

Domanda di Patrizia: Devo piastrellare il bagno sopra le attuali piastrelle (pavimento), sostituire sanitari e rubinetteria e il mobile da bagno. Questo lavoro rientra della detrazione fiscale?
Risposta: Tra gli interventi agevolabili rientrano la sostituzione di impianti e apparecchiature dei bagni, nonché la realizzazione di servizi igienici: qualora gli interventi nel loro complesso rientrino in queste voci, in tal caso sono agevolabili. Ad esempio la mera sostituzione dei pavimenti si configura come manutenzione ordinaria e pertanto di per sé non agevolabile, a meno che non rientri in un più ampio intervento. Sicuramente la sostituzione del mobile non dà diritto al bonus mobili in quanto sembrerebbe non esservi una vera e propria ristrutturazione.

Bonus fiscali per i lavori in condominio

 

Le detrazioni fiscali per lavori di ristrutturazione edilizia, risparmio energetico e anche il bonus mobili sono fruibili sia su singole unità immobiliari che su edifici residenziali come i condomini, ma occorre fornire alcune precisazioni.

Partendo dagli interventi di ristrutturazione, quelli di manutenzione ordinaria sono esclusi dalla detrazione fiscale quando riguardano singole unità immobiliari, mentre sono ammessi solo ed esclusivamente quando riguardano parti comuni dei condomini. Le parti comuni dei condomini sono individuate dall’articolo 1117 del codice civile e sono il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti, i lastrici solari, le scale, i portoni d’ingresso, i vestiboli, i portici, i cortili, tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune, i locali per la portineria e per l’alloggio del portiere, gli ascensori, i pozzi, le cisterne e le fognature.

I lavori di manutenzione ordinaria su tali parti comuni possono essere ad esempio la riparazione, il rinnovamento e la sostituzione delle finiture degli edifici, la sostituzione di pavimenti, infissi e serramenti, la tinteggiatura di pareti, soffitti, infissi interni ed esterni, il rifacimento di intonaci interni, l’impermeabilizzazione di tetti e terrazze, la verniciatura delle porte dei garage. La detrazione Irpef al 50% spetta ad ogni condomino in base alla quota millesimale, a condizione che quest’ultima sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Si precisa che quando, nonostante abbiano un preciso obbligo, non hanno nominato un amministratore, per beneficiare della detrazione per i lavori di ristrutturazione delle parti comuni dovranno obbligatoriamente richiedere il codice fiscale ed eseguire tutti gli adempimenti previsti a nome del condominio stesso. Le fatture devono essere intestate al condominio e per quanto riguarda i pagamenti, è necessario effettuare i bonifici indicando, oltre al codice fiscale del condominio, anche quello del condomino che effettua il pagamento. 

Oltre ai lavori di manutenzione ordinaria ma solo sulle parti comuni, chi vive in condominio potrà sempre fruire della detrazione 50% per interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo eseguiti sull’appartamento singolo.

Correlato alla detrazione fiscale per interventi di ristrutturazione è il bonus mobili, l’ulteriore detrazione fiscale, sempre al 50% per l’acquisto di mobili (cucine, letti, armadi, divani, materassi, ecc) e grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla A+ e A per i forni (frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, ecc), con cui arredare casa ristrutturata. Nel caso di interventi di manutenzione ordinaria effettuati solo sulle parti comuni di un condominio, il bonus mobili è ammesso solo per gli acquisti dei beni finalizzati all’arredo delle stesse parti comuni. Quindi rientra nel bonus mobili ad esempio la cucina acquistata per l’appartamento del portiere o la scrivania per la guardiola. Si precisa comunque che gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, effettuati sia sulle parti comuni di edificio residenziale sia sulle singole unità immobiliari residenziali, quindi sul singolo appartamento del condomino, danno diritto a fruire del bonus mobili.

Infine per ciò che riguarda la detrazione fiscale per interventi di riqualificazione energetica, sia quando vengono realizzati sulle parti comuni degli edifici condominiali, sia quando riguardano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, si può fruire sempre della detrazione al 65% fino al 31 dicembre 2015. Si ricorda che la Legge di Stabilità 2015 ha incluso nella categoria degli interventi agevolabili, oltre alle coibentazioni, installazione di pannelli solari e alla sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, anche l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari e degli impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

martedì 7 aprile 2015

ISEE 2015: dai modelli alla richiesta, tutto quello che c’è da sapere

 

Dal 1° gennaio 2015 è entrato in vigore il nuovo ISEE, l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente che misura il reddito delle famiglie, necessario per richiedere prestazioni assistenziali come gli assegni familiari, assegno nucleo familiare e di maternità, l’iscrizione all’asilo nido comunale, la carta acquisti o la riduzione delle tasse universitarie.

Nel nuovo ISEE verrà ridimensionata l’autocertificazione delle informazioni da parte dei cittadini, visto che molti dati riguardanti il reddito delle famiglie verranno attinti dagli archivi dell’Agenzia delle entrate (ad esempio il reddito complessivo ai fini IRPEF) e dell’INPS (ad esempio l’indennità di accompagnamento). Ovviamente il cittadino continuerà a usare l’autodichiarazione ad esempio per i dati anagrafici.

Il documento che contiene le informazioni di carattere anagrafico, reddituale e patrimoniale necessarie a descrivere la situazione economica del nucleo familiare è la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica), la cui compilazione serve per richiedere prestazioni sociali agevolate e servizi assistenziali la cui erogazione dipendente dalla situazione economica del nucleo familiare del richiedente. In merito proprio alla DSU, i modelli previsti sono diversi a seconda della prestazione da richiedere e sono:

  • DSU MINI: consente di calcolare l’ISEE ordinario per chiedere la generalità delle prestazioni agevolate
  • DSU Integrale: va compilata se ricorrono particolari situazioni familiari (ad esempio in caso di genitori non coniugati o per le prestazioni socio-sanitarie)
  • DSU ISEE Corrente: va compilata per richiedere l’ISEE corrente in caso di variazione della situazione lavorativa di uno o più componenti della famiglia.

Per quanto riguarda la validità della DSU, questa è valevole dalla data di presentazione fino al 15 gennaio dell’anno successivo. Proprio per la diversità di prestazioni che si possono richiedere e per la presenza di determinate caratteristiche del nucleo familiare esistono diverse tipologie di ISEE:

  • ISEE ordinario o standard: viene usato per la generalità delle prestazioni sociali agevolate
  • ISEE Università: utilizzabile per le prestazioni per il diritto allo studio universitario previsa identificazione del nucleo familiare di riferimento dello studente
  • ISEE socio-sanitario: utilizzabile per le prestazioni socio-sanitarie per cui è possibile scegliere un nucleo familiare ristretto rispetto a quello ordinario
  • ISEE Sociosanitario-residenze: utilizzabile per le prestazioni socio-sanitarie residenziali per cui è possibile scegliere un nucleo familiare ristretto.
  • ISEE con genitori non coniugati tra loro e non conviventi: utilizzabile per le prestazioni rivolte ai minorenni/ studenti universitari che siano figli di genitori non coniugati tra loro e non conviventi e tiene conto della situazioni economica del genitore non convivente.

    Dopo aver compilato la DSU a seconda della prestazione che si deve richiedere (i modelli si trovano sul sito INPS a cui si accede tramite il proprio PIN che rilascia l’Istituto nazionale di previdenza sociale), il contribuente può chiedere di farsi calcolare e rilasciare l’ISEE all’Inps, al Comune di residenza o ad un CAF gratuitamente. Nel caso si decidesse di rivolgersi a questi ultimi due, la richiesta dal CAF o dal Comune viene inoltrata all’INPS che esegue il calcolo e nei successivi 10 giorni invia al richiedente l’ISEE, anche all’indirizzo PEC (posta elettronica certificata) indicata nella DSU; altrimenti per chi non fosse provvisto di PEC, l’ISEE sarà messo a disposizione online sul sito INPS, visibile dal proprio cassetto previdenziale, accessibile sempre con il PIN o, dopo aver firmato apposita delega al CAF o Patronato, l’INPS lo trasmette per nome e conto del richiedente a questi ultimi.

Acquisti sopra i 3.600 euro da comunicare al Fisco: parte lo spesometro 2015

 

Gli acquisti dei contribuenti sopra i 3.600 euro effettuati nel 2014 con bancomat o carte di credito devono essere comunicati dai negozi e dalle imprese al Fisco, entro il 10 e il 20 aprile 2015. Si tratta dello spesometro, la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA che ha come finalità quella di combattere l’evasione fiscale, controllando le spese dei contribuenti che superano un certo importo. Con lo spesometro infatti saranno comunicati al Fisco dagli operatori commerciali (negozi, imprese eccetera) gli acquisti sopra i 3.600 euro e verranno così raccolti in un archivio, detto Anagrafe tributaria.

Da qui sarà più facile per l’Agenzia delle entrate monitorare le spese e i consumi di particolare rilevanza degli italiani, individuando i soggetti più a rischio evasione e davanti ad eventuali incongruenze tra i redditi dichiarati e le spese effettuate, scatteranno gli accertamenti. Che cosa verrà dichiarato al Fisco con lo spesometro? Tra gli acquisti sopra i 3600 euro, pagati con bancomat e carte di credito, troviamo mobili ed elettrodomestici, ma anche automobili e moto, viaggi o pacchetti vacanze.

In merito a questi ultimi però l’Agenzia delle entrate ha specificato che per il 2014, così come per gli altri anni, commercianti e tour operator non dovranno includere nella comunicazione le fatture emesse aventi un ammontare (al netto dell’Iva) inferiore a 3mila euro. Tutti questi acquisti effettuati nel 2014 dovranno essere comunicati entro il 10 aprile per gli operatori che liquidano l’Iva mensilmente o entro il 20 aprile per chi la liquida ogni trimestre.

Mutuo con indeterminato a tutele crescenti

 

Le banche italiane iniziano ad adeguarsi al nuovo contratto indeterminato a tutele crescenti applicando gli stessi criteri del contratto a tempo indeterminato.

 

In seguito alle recenti indagini che hanno rivelato come ottenere un mutuo o un prestito nel caso in cui si sia stipulato un contratto con la recente normativa, alcune banche hanno deciso di applicare agli lavoratori assunti con contratto indeterminato a tutele crescenti previsto dal Jobs Act gli stessi criteri di valutazione nel merito creditizio che venivano adottati per i lavoratori con il vecchio contratto a tempo indeterminato.

=> Indeterminato a tutele crescenti: mutui a rischio

Tra le prime banche ad applicare equiparare il contratto indeterminato a quello a tutele crescenti dal punto di vista delle garanzie ci sono Unicredit e Bnl. Questo significa che per gli assunti con la nuova legge non vi sarà alcun cambiamento della valutazione creditizia e dell’offerta commerciale, a patto che abbiano superato il periodo di prova. Una notizia accolta favorevolmente dal ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, che commenta:

«È una risposta positiva e importante a chi aveva avanzato dei dubbi sulle caratteristiche di affidabilità nel tempo di questo contratto. Questa risposta significa che i giovani che vedranno convertito un rapporto precario in contratto a tutele crescenti, o che lo avranno come primo contratto, se avranno bisogno di un finanziamento o di un mutuo potranno ottenerlo con gli stessi criteri di valutazione adottati per il vecchio contratto a tempo indeterminato». «Uno degli obiettivi del Jobs Act è esattamente questo: dare prospettive più certe ai giovani, in modo che possano decidere più liberamente del loro futuro. Sono convinto che tutto il sistema bancario italiano potrà assumere questo orientamento e, in questo modo, contribuire non solo a migliorare le condizioni di vita di queste persone, ma anche a sostenere la crescita dei consumi».

domenica 5 aprile 2015

Finanziamenti alle famiglie: sospese le rate bancarie


Accordo ABI consumatori sulla possibilità di sospendere per 12 mesi le rate dei finanziamenti alle famiglie in caso di necessità: come funziona l'agevolazione. 


Finanziamenti
Dopo quello con le PMI arriva anche l’accordo dell’ABI (associazione banche italiane) con le associazioni dei consumatori per la moratoria sui finanziamenti alle famiglie, in particolare mutui e prestiti: dal primo aprile, è possibile sospendere per un massimo di 12 mesi la quota capitale su mutui e crediti al consumo, a determinate condizioni. L’intesa è stata firmata dall’ABI e da Acu, Adiconsum, Adoc, Cittadinanzattiva, Confconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento difesa del cittadino e Unione nazionale consumatori. Critiche, invece, da Altroconsumo.


È possibile chiedere la sospensione fino a 12 mesi della quota capitale dei crediti al consumo di durata superiore ai 24 mesi, e dei mutui ipotecari sull’abitazione principale. Per evitare sovrapposizioni con il Fondo di solidarietà per l’acquisto della prima casa, la sospensione del mutuo può essere richiesa solo nel caso in cui si verifichi, per almeno uno dei cointestatari, la sospensione dal lavoro o la riduzione di orario per almeno 30 giorni, anche in attesa dei provvedimenti di attuazione della cassa integrazione o di altri ammortizzatori sociali.


Per quanto riguarda i crediti al consumo, come detto il prestito deve essere di almeno 24 mesi, con un piano di rientro a rate costanti (tecnicamente, alla francese), rivolto a persone fisiche, indipendentemente dal tasso applicato. Sono compresi anche i finanziamenti cartolarizzati, mentre sono esclusi quelli relativi ai seguenti casi:
  • ritardo di pagamento superiori a 90 giorni, o per i quali sia interventua la decadenza dal contratto;
  • hanno già fruito di una sospensione per 12 mesi;
  • fruiscono di agevolazioni pubbliche;
  • sono coperti da assicurazione sul rischio;
  • sono assistiti dalla cessione del quinto (dello stipendio o della pensione);
  • finanziamenti delle carte di credito revolving o di apertura di credito.
La sospensione dura 12 mesi, e può essere richiesta una sola volta fino al dicembre 2017. Chi ha già usufruito di precedenti sospensioni del finanziamento, può chiederne una nuova fino al raggiungimento di 12 mesi complessivi, a patto che siano trascrosi due anni dalla precedente moratoria ottenuta. La sospensione delle rate dei finanziamenti alle famiglie è operativa entro 30 giorni dalla richiesta, oppure 45 nel caso di finanziamenti cartolarizzati da obbligazioni bancarie. Il cliente può in qualsiasi momento chiedere il riavvio del piano di ammortamento.
Per chiedere la moratoria, deve essersi verificato, entro due anni dalla richiesta, uno dei seguenti eventi:
  • cessazione del rapporto di lavoro subordinato: sono esclusi i casi di risoluzione consensuale, pensionamento, licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, dimissioni non per giusta causa;
  • cessazione di rapporto di lavoro di collaborazione: riguarda i rapporti previsti dall’articolo 49, comma 3 codice di procedura civile, ovvero rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale, altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato;
  • sospensione dal lavoro o riduzione di orario per almeno 30 giorni: come detto, questo è l’unico caso in cui può essere concessa anche la moratoria mutui;
  • decesso o insorgenza di condizioni di non autosufficienza.
Da segnalare la posizione particolarmente critica di Altroconsumo, che non ha sottoscritto l’accordo ritenendo che non rispetti la misura della Finanziaria 2015, che prevedeva misure di sostegno ai finanziamenti delle famiglie per il triennio 2017, mentre invece la possibilità di sospensione è prevista per un solo anno. (Fonte: accordo ABI-consumatori).

Mutui PMI: Accordo per il credito 2015

 

Moratoria mutui PMI in ripresa, nuovi plafond per finanziare imprese in sviluppo o con crediti bei confrotni della PA: il nuovo accordo ABI-PMI.

Ecco l’atteso rinnovo della moratoria mutui PMI che consente alle imprese di sospendere o allungare i finanziamenti alle imprese e prevede anche nuove possibilità di ottenere finanziamenti: l’intesa è stata siglata il 31 marzo da ABI, associazione banche italiane, e Alleanza delle Cooperative Italiane (Agci, Confcooperative, Legacoop), Rete Imprese Italia (Cna, Confartigianato, Confersercenti, Confcommercio, Casartigiani), Cia Claai, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi, Confedilizia, Confetra, Confindustria.

 

La moratoria mutui riguarda le imprese in ripresa, che possono sospendere o allungare i mutui. Le operazioni di sospensione possono avvenire con le seguenti modalità:

  • sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti a medio-lungo termine dei mutui PMI, anche se agevolati o perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie;
  • sospensione per 12 mesi oppure per sei mesi del pagamento della quota capitale implicita nei canoni di operazioni di leasing rispettivamente “immobiliare” ovvero “mobiliare”.

Quelle di allungamento dei finanziamenti alle imprese possono riguardare la durata dei mutui, le scadenze del creduto a breve termine (270 giorni) e quelle del credito agrario (fino a 120 giorni).

 

Le nuove possibilità di finanziamento riguardano invece le imprese in sviluppo e i crediti verso la pubblica amministrazione. Per le imprese in sviluppo è stato costituito un apposito plafond con un obiettivo di dotazione pari a 10 miliardi, risultante da plafond individuali delle singoel banche. Prevede la possibilità di finanziare investimenti in beni materiali e immateriali strumentali all’attività d’impresa, anche avviati nei sei mesi precedenti la richiesta. Si tratta di un finanziamento agevolato, con condizioni che cambiano a seconda che la durata sia inferiore o superiore a tre anni.

 

Stessa dotazione, 10 miliardi, per il Plafond “Impresa e PA”, che si può utilizzare per ottenere sconti pro soluto o pro solvendo, anticipazione con cessione del credito, anticipazione del credito senza cessione. L’anticipazione è pari ad almeno il 70% del credito verso la PA. (Fonte: accordo ABI-PMI moratoria mutui).